23 Maggio 2023

Polizza assicurativa sulla vita: entra nella successione ereditaria?

In questo articolo spieghiamo cos’è la polizza assicurativa sulla vita, se entra nella successione ereditaria e cosa fare in caso di lesione della quota di legittima.

La polizza assicurativa sulla vita e la successione ereditaria.

La polizza di assicurazione sulla vita è un contratto con cui un soggetto (denominato contraente), a fronte del pagamento dei premi assicurativi, garantisce al beneficiario la corresponsione di una somma di denaro al verificarsi della morte del contraente stesso.

Una delle caratteristiche principali della polizza vita è che essa, pur determinando un trasferimento di ricchezza in seguito alla morte del contraente, non ha rilevanza successoria.

Giusto disposto dell’art. 1920 c.c. nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, quest’ultimo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

Nel contratto in discorso infatti, la causa del trasferimento di denaro per incasso della polizza non è la morte del contraente, bensì direttamente il contratto stipulato in vita da questi con la Compagnia Assicurativa. Dunque, l’evento morte costituisce solo la condizione di efficacia del contratto inter vivos stipulato in vita.
Ne consegue quindi che, la polizza assicurativa contratta da un soggetto che poi decede non va inserita nell’asse ereditario.

Il premio assicurativo non entra nel patrimonio ereditario e quindi non è soggetto a divisione tra gli eredi.

Facciamo un esempio.

Paolo ha due figli: Maria e Antonio.
Paolo stipula una polizza assicurativa sulla vita in favore di Maria.
Paolo muore ed entrambi i figli ereditano il suo patrimonio. Tuttavia Maria, come beneficiaria della polizza, riceve il premio assicurativo senza che questo venga diviso con il fratello Antonio.

Da quanto sopra ne deriva quindi che, se anche il beneficiario della polizza dovesse rinunciare all’eredità cui è stato chiamato (sul punto leggi, La rinuncia all’eredità), non perde il diritto di riscuotere il premio assicurativo.

La circostanza che la polizza assicurativa non rientra in successione, rileva anche sotto il profilo fiscale. Il premio assicurativo infatti, non va indicata nella dichiarazione di successione (sul punto leggi, Dichiarazione di successione: cos’è e come si fa) e la somma corrisposta a seguito dell’incasso della polizza non è soggetta all’imposta di successione. Ciò rappresenta un aspetto rilevante soprattutto quando il beneficiario non può godere di alcuna franchigia e sarebbe soggetto, nell’ambito della successione, all’aliquota più alta (fonte Eredità, Testamento e Donazioni di Notaio Paolo Tonalini).

Assicurazione sulla vita: lede la quota di legittima?

Il nostro ordinamento riconsoce ad alcune categorie di eredi (chiamati legittimari) il diritto ad una quota di legittima sul patrimonio ereditario, che varia a seconda del numero e qualità dei soggetti chiamati alla successione (sul punto leggi, La successione legittima: cos’è e come funziona).

Una domanda che sempre più frequentemente viene posta agli avvocati di mioppongo.it è la seguente: “l’assicurazione sulla vita può ledere la quota di legittima?

La risposta a tale domanda è stata oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza.
Oggi, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene che la polizza assicurativa sulla vita costituisce una donazione indiretta che il contraente fa a vantaggio del beneficiario.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3263/2016 ha infatti affermato che “ le polizze di assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come donazioni indiriette del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse” (Fonte, Leggi d’Italia).

Trattasi quindi di un impoverimento di un soggetto (contraente) a vantaggio di un altro soggetto (beneficiario) per spirito di liberalità.

Tuttavia occorre precisare che oggetto della donazione indiretta, non è la somma che incasserà il beneficiario quando riscatterà la polizza alla morte del contraente, ma le somme versate a titolo di premio dal contraente all’Assicurazione.
Solo questa somma, infatti, che esce dal patrimonio del contraente, costituisce un impoverimento.
Quanto sopra, ci consente quindi di dire che per stabilire se le assicurazioni sulla vita a favore di un beneficiario ledono la quota di riserva dei legittimari occorre, pertanto, guardare alle somme versate come premio dal de cuius e non a quanto incassato dal beneficiario.

Come calcolare la quota di legittima.

La formula da utilizzare per calcolare la massa ereditaria e stabilire se c’è stata lesione della legittima è la seguente: relictum – debiti + donatum. 

Nel relictum andrà indicato il valore dell’attivo che ha lasciato il defunto, a questo andranno detratti i debiti ed aggiunte le donazioni effettuate in vita (che nel caso di assicurazione sulla vita, come sopra detto, sono costituite dai premi versati dal de cuius).

Se il legittimario riceve per successione una quota inferiore a quanto stabilito dalla legge può agire giudizialmente, esperendo l’azione di riduzione,  per ottenere la reintegrazione della legittima ed ottenere l’integrazione della legittima lesa. Egli, però, può anche ottenere lo stesso risultato in via stragiudiziale con la sottoscrizione di un accordo di reintegrazione di legittima (sul punto leggi, Lesione quota di legittima: cosa fare?).

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