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Cos'è la quota di legittima?
La quota di legittima (detta anche solo “legittima”) è una parte del patrimonio ereditario riconosciuta per legge a determinati soggetti, denominati eredi legittimari o necessari.
Il nostro codice civile stabilisce che alcuni soggetti, legati da stretti vincoli di parentela con il de cuius, non possono essere privati di una parte dei beni lasciati dal defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo.
Tali soggetti sono:
- il coniuge (o il partner unito civilmente);
- i figli;
- gli ascendenti (genitori).
Ne deriva quindi che se una persona decide di fare testamento, può disporre solo di una parte del proprio patrimonio (la cosiddetta quota disponibile). La restante parte invece, spetterà ai sopra indicati eredi legittimari.
Quota di legittima: quanto spetta?
Legittima a favore dei figli.
Ai sensi dell’art. 537 c.c. la quota di legittima a favore dei figli opera come segue: in presenza di un solo figlio, a questo spetta almeno la metà del patrimonio, se non c’è il coniuge. Se invece il defunto lascia due o più figli, a questi spettano i 2/3 del patrimonio ereditario (da dividersi in parti uguali tra di loro), se non c’è il coniuge.
Legittima a favore dei genitori.
Ai sensi dell’art. 538 c.c. la quota di legittima riservata ai genitori spetta solo se il defunto muore senza figli. Tale quota ammonta a:
- 1/3 del patrimonio ereditario, se non c’è alcun coniuge del defunto;
- 1/4 del patrimonio ereditario, se c’è il coniuge del defunto a cui spetterà 1/2.
Facciamo un esempio.
Tizia muore senza figli, lasciando in vita il marito e la madre. Al marito di Tizia spetta il 50% del patrimonio, alla madre il 25%. Il restante 25% è la c.d. quota disponibile, di cui Tizia potrà disporre liberamente, senza alcun vincolo.
Legittima a favore del coniuge.
Ai sensi dell’art. 540 c.c. la quota di legittima in favore del coniuge ammonta a:
- 1/2 del patrimonio ereditario, se non ci sono figli;
- 1/3 del patrimonio ereditario, se oltre al coniuge c’è un solo figlio (a cui andrà un altro terzo);
- 1/4 se oltre al coniuge ci sono due o più figli (a cui andrà la metà dell’eredità, da ripartirsi equamente).
Si rappresenta inoltre che al coniuge del defunto spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa e di residenza della famiglia (se di proprietà del defunto o comune) e il diritto d’uso dei mobili che la arredano ( sul punto leggi, Diritto di abitazione del coniuge superstite).
Questi diritti spettano al coniuge anche se rinuncia all’eredita (sul punto leggi, La rinuncia dell’eredità).
Il coniuge perde i diritti successori solo in seguito alla separazione personale con addebito. La legge infatti, stabilisce che il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato non ha alcun diritto sull’eredità. Ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Quindi, il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Come si calcola la quota di legittima?
Per quantificare la quota di legittima e poter stabilire se il defunto con donazioni fatte in vita o attraverso testamento abbia leso i diritti dei legittimari, occorre effettuare la cosiddetta riunione fittizia. E dunque:
- Calcolare il cosiddetto relictum, cioè il valore di tutti i beni appartenenti al defunto al momento dell’apertura della successione;
- Sottrarre dal citato relictum i debiti ereditari, determinado così l’effettiva misura dell’attivo ereditario;
- Aggiungere il valore dei beni donati dal defunto, finchè era in vita (cosiddetto donatum);
- Sommare al relictum il citato donatum.
Cosi procedendo è possibile ricostruire l’intero patrimonio del defunto e determinare l’ammontare della quota disponibile e, per differenza, la quota di riserva (o legittima).
Facciamo un esempio.
Al momento della morte di Tizia il suo patrimonio ammontava ad Euro 100.000,00 (c.d. relictum), con debiti per Euro 20.000,00. Finchè era in vita Tizia ha eseguito donazioni per Euro 40.000,00 (c.d. donatum). Quindi, eseguita la riunione fittizia, il totale ammonta ad Euro 120.000,00 (Euro 100.000,00 – Euro 20.000,00 + Euro 40.000,00). Questo importo, Euro 120.000,00, è il valore da tenere a mente per calcolare le quote di legittima. Tutte le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di legittima sono soggette a riduzione (vedi oltre).
Azione di riduzione per lesione di legittima.
Se dal calcolo che abbiamo appena indicato emerge che vi è stata una lesione di legittima, l’erede (figlio, coniuge, convivente, o genitore) può agire in giudizio con l’azione di riduzione per lesione di legittima.
L’erede legittimario quindi, assistito da un avvocato e previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, avrà la possibilità di avviare una causa al fine di rendere inefficaci gli atti (disposizioni testamentarie o donazioni) che sono lesivi dei propri diritti ed ottenere la “reintegrazione” della quota ad esso riservata.
Con l’esito vittorioso della causa infatti, i beni di cui il defunto ha disposto per testamento o mediante un contratto di donazione tornano nel patrimonio ereditario, come se l’atto lesivo non fosse mai stato posto in essere, per poi essere trasmessi a favore dei legittimari stessi.
Inoltre, si rappresenta che la riduzione delle attribuzioni in caso di lesione della quota di legittima, deve avvenire secondo un ordine ben preciso.
Innanzitutto, laddove si apra la successione legittima occorre agire contro le attribuzioni a favore di coloro che sono eredi per legge (sul punto leggi, La successione legittima:cos’è e come funziona). Successivamente si agisce contro le disposizioni testamentarie (laddove il defunto abbia fatto testamento) e, da ultimo, si agisce contro le donazioni effettuate dal de cuius quando era in vita.
Facciamo un esempio.
Paolo è sposato con Maria, non ha figli e ha perso i genitori, ma ha una sorella, Francesca. Paolo redige testamento olografo con cui stabilisce che al nipote Mario andrà un terreno dal valore di Euro 200.000,00: nulla dispone in relazione alla restante parte del proprio patrimonio. Paolo muore e all’apertura della successione, si scopre che aveva un patrimonio del valore complessivo di Euro 500,000,00 (il terreno di Euro 200.000,00 attribuito a Mario e una casa dal valore di Euro 300.000,00). Paolo in vita non ha fatto donazioni nè aveva debiti.
Cosa accade?
Paolo ha disposto con testamento per soli Euro 200.000,00 quindi per la restante parte dell’eredità (la casa del valore di Euro 300.000,00) devono applicarsi le regole sulla successione legittima. Tali regole prevedono che l’eredità è attribuita al coniuge superstite e alla sorella nelle seguenti quote: a favore del coniuge sono attribuiti due terzi dell’eredità mentre a favore del fratello la rimanente quota di un terzo.
Nel nostro esempio pertanto, al coniuge superstite Maria rimarrebbero beni per un valore di Euro 200.000,00 (pari a due terzi del patrimonio da attribuire) e, a favore della sorella, beni per il valore di Euro 100.000,00 (ossia il rimanente terzo). Tuttavia la legge prevede che a favore del coniuge superstite deve essere riservata la metà del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima) da calcolarsi secondo la citata riunione fittizia. Dunque, nel caso in esame, la quota di eredità che la legge riserva a favore del coniuge superstite Maria ammonta ad Euro 250.000,00, cioè la metà del patrimonio ereditario complessivo di Euro 500.000,00 (terreno + casa).
Il coniuge superstite Maria, quindi, può esperire l’azione di riduzione per lesione di legittima e quindi avviare una causa davanti al Tribunale competente per la riduzione delle attribuzioni lesive, per il valore di Euro 50.000,00. In questo modo verrà reintegrare la quota di legittima ad essa spettante.
Lesione di legittima: prescrizione.
Infine, si ricorda che l’erede necessario può esperire l’azione di riduzione per lesione di legittima e quindi agire in giudizio per far valere la lesione della quota di legittima ad esso spettante, entro il termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione del defunto. Decorso invano tale termine, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, non è più possibile agire per far valere i propri diritti.
Conclusioni.
La materia successoria è molto tecnica e articolata. Comprendere se la propria quota di legittima è stata lesa o meno e, in tale ultima ipotesi, agire con l’azione di riduzione per lesione di legittima, può essere complicato. Per questo tipo di problematica quindi, è importante affidarsi ad avvocati competenti in diritto successorio, che possano consigliare se e come agire per la tutela dei propri diritti.