6 Maggio 2021

L’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è l’atto con cui il chiamato all'eredità di una persona defunta ne acquista il patrimonio, divenendo così titolare dei beni e dei diritti che appartenevano al de cuius. Vediamo insieme le tipologie, le modalità e i tempi di accettazione dell’eredità.

Come si puo accettare l'eredità.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita.

Nel primo caso, l’accettazione avviene mediante una dichiarazione di volontà manifestata in un atto formale, che può essere sia un atto pubblico che una scrittura privata.

Nel secondo caso invece, l’accettazione avviene mediante il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare. A mero titolo esemplificativo si indicano alcune ipotesi di accettazione tacita: il chiamato all’eredità che procede alla voltura catastale su un bene immobile appartenente all’eredità, oppure avvia una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria. Non costituiscono invece atti che implicano l’accettazione tacita la pubblicazione del testamento, la presentazione della dichiarazione di successione, così come pure la trascrizione da parte del chiamato all’eredità di un acquisto fatto dal de cuius.

L’accettazione dell’eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere parziale.

Quali sono le forme di accettazione dell'eredità.

L’accettazione dell’eredità può essere pura e semplice oppure con beneficio d’inventario.

Con l’accettazione pura e semplice l’erede subentra nei debiti del defunto e ne risponde illimitatamente: il patrimonio del defunto infatti, si fonde con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno.

Nell’accettazione con beneficio d’inventario invece, l’erede risponde dei debiti e dei pesi ereditari nei limiti del valore dell’asse ereditario, con esclusione del proprio patrimonio. Pertanto, non si verifica alcuna fusione con il patrimonio ereditario: l’erede sarà tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti di quanto ricevuto.

La scelta dell’una o dell’altra forma di accettazione, è facoltativa. Tuttavia vi sono dei casi in cui l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria: si pensi ad esempio all’ erede minore d’età oppure all’interdetto o al minore emancipato.

L'eredità è per sempre.

Una volta compiuta, in qualsiasi modo, l’accettazione dell’eredità è definitiva e non si puo più cambiare idea!
Tale regola vale anche per l’accettazione tacita, quindi ad esempio è sufficiente vendere uno solo dei beni compresi nell’eredità per diventare definitivamente erede. Lo stesso avviene se si incassa un credito del defunto (come ad esempio un rateo di stipendio o di pensione), si ritira una somma dal conto corrente bancario del defunto, o si paga un debito del defunto utilizzando denaro compreso nell’eredità.

Entro quanto tempo va fatta l'accettazione dell'eredità.

Ai sensi dell’art. 480 c.c., l’eredità deve essere accettata nel termine di 10 anni decorrenti dall’apertura della successione. Trascorso tale termine, il diritto di accettare si prescrive e non si potrà più accettare.

L'impugnazione dell'accettazione dell'eredità.

L’accettazione dell’eredità, sia essa espressa o tacita, può essere impugnata e cioè può essere messa in discussione.
L’impugnazione è consentita al soggetto accettante quando l’accettazione è frutto di violenza (ad esempio perché estorta con minaccia di un male ingiusto) o di dolo (ad esempio quando l’accettazione è frutto di raggiri o inganni). L’azione giudiziaria per l’impugnazione deve essere avviata entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. In questo caso, consigliamo di rivolgersi quanto prima ad un avvocato per valutare la concreta fattibilità dell’impugnazione, posto che la relativa causa civile deve essere avviata entro 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Se l’accettazione viene annullata, il soggetto torna nella posizione di “chiamato all’eredità”, con tutti i diritti connessi e quindi anche quello di rinunciarvi.
L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità.

L’accettazione deve essere trascritta nei registri immobiliari quando nel patrimonio ereditario vi sono beni immobili, pena l’inefficacia del relativo atto di vendita. Tale regola è prevista a tutela dell’acquirente del bene immobile facente parte dell’ eredità: in mancanza di trascrizione infatti, l’acquirente potrebbe vedersi privato dell’acquisto nel caso in cui dovesse risultare che il venditore non era il vero erede ( o comunque non era l’unico erede), magari in seguito alla scoperta di un testamento o al suo annullamento. Se poi, contestualmente all’acquisto, viene stipulato un mutuo ipotecario, anche la banca deve preoccuparsi che l’accettazione sia regolarmente trascritta, perché in mancanza di questa formalità anche l’ipoteca rischia di essere inefficace (Eredità, Testamento e Donazioni di Paolo Tonalini).

A chi rivolgersi per l'accettazione dell'eredità.

L’accettazione dell’eredità può avvenire mediante dichiarazione resa davanti al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, oppure tramite il Notaio di fiducia.

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