24 Marzo 2021

La rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare. Generalmente, si rinuncia all’eredità quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti. L'articolo descrive le modalità, i costi e gli effetti che conseguono a tale decisione.

Come si rinuncia all’eredità.

La rinuncia può essere fatta con dichiarazione espressa, in due modi: davanti al Notaio oppure davanti al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Nel primo caso, il rinunciante potrà rivolgersi al Notaio di propria fiducia che gli indicherà l’iter da seguire.
Nel secondo caso invece, il rinunciante potrà recarsi autonomamente presso il Tribunale competente, munito dei seguenti documenti:

  • documento valido di riconoscimento e codice fiscale;
  • certificato di morte in carta semplice (o autocertificazione);
  • copia conforme dell’eventuale testamento;
  • codice fiscale del defunto;
  • nota d’iscrizione a ruolo, reperibile sul sito del Tribunale o direttamente presso l’ufficio preposto.
La rinuncia non può essere parziale, nè condizionata, nè a termine: in difetto, è nulla e dunque non produce effetti.

Quali sono i costi?

Se si sceglie di affidare l’incarico al Notaio, occorrerà pagare la parcella di quest’ultimo.
Se invece si decide di rendere la dichiarazione di rinuncia davanti al cancelliere del Tribunale, il costo ammonta ad Euro 216,00 così determinato: Euro 16,00 per la marca da bollo, ed Euro 200,00 per la registrazione delle rinuncia presso l’Agenzia delle Entrate.

Entro quanto tempo il Tribunale rilascia l'atto di rinuncia?

 Generalmente l’atto viene formalizzato in giornata, ma dipende dal Tribunale al quale ci si rivolge.

Entro quanto tempo si puo rinunciare all'eredità?

Ai sensi dell’art. 480 c.c., la rinuncia va fatta entro 10 anni da giorno della morte del defunto.
Tuttavia, se al momento della morte del de cuius il rinunciante era in possesso dei suoi beni (ad esempio perché convivevano), i tempi si riducono: il rinunciante, entro 3 mesi dal decesso, dovrà fare l’ inventario dei beni e, nei successivi 40 giorni, dichiarare se accettare o rinunciare l’eredità.
Inoltre, il suddetto termine di 10 anni può essere abbreviato: chiunque vi ha interesse infatti, può chiedere al Tribunale del luogo dove si è aperta la successione, che venga fissato un termine entro cui il chiamato dichiari se accettare o rinunciare. Decorso tale termine senza che abbia reso la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare o rinunciare l’eredità ( leggi l’articolo La fissazione di un termine per accettare l’eredità).

Quali sono gli effetti?

Con tale atto il rinunciante non acquista l’eredità, nè può essere chiamato a rispondere di alcun debito contratto dal defunto. La rinuncia ha effetto retroattivo: pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. 

 

La rinuncia all’eredità può essere revocata?

La rinuncia all’eredità può essere revocata se, nel frattempo, l’eredità non è stata acquistata da qualcun altro dei soggetti chiamati.

A chi spettano i beni se il soggetto chiamato all’eredità rinuncia?

Occorre distinguere 2 situazioni:

1. Successioni legittime

la parte di colui che vi rinuncia viene suddivisa equamente tra gli altri coeredi legittimi, salvo il diritto di rappresentazione, che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare eredità: se invece non vi sono altri coeredi legittimi, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Alcuni esempi:

2. Successioni testamentarie

Se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente tra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione. Se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.

Alcuni esempi:

La rinuncia può essere impugnata?

Qualcuno può quindi opporsi alla richiesta di rinuncia all’eredità? La risposta è SI. Chi può farlo?

I creditori

I creditori del rinunciante, previa autorizzazione del Tribunale, possono accettare l’eredità in nome del loro debitore, al fine di soddisfare il proprio credito sui beni ereditari. L’azione va esperita entro 5 anni dalla data di dichiarazione di rinuncia.

Es. Tizio ha un debito di Euro 100.000,00 nei confronti di Caio. Il giorno 20.2.2021 Tizio rinuncia all’eredità di Sempronio, che ammonta ad Euro 230.000,00. Entro il 20.2.2026 Caio può farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità di Sempronio al posto di Tizio, ma solo per l’importo di Euro 100.000,00 e cioè per l’importo del suo credito nei confronti di Tizio.

Lo stesso rinunciante

lo stesso rinunciante può impugnare la rinuncia quando la stessa è stata l’effetto di violenza o dolo ( inganno). Anche questa impugnazione, deve essere esperita entro 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il raggiro.

Es. Tizio rinuncia all’eredità perchè ingannato da Caio. Entro 5 anni dalla scoperta dell’inganno, Tizio potrà impugnare la dichiarazione di rinuncia resa.

    CONTATTACI

    Compila il form sottostante descrivendo il tuo problema o quesito. Il nostro team ti risponderà entro 3 giorni lavorativi fornendoti la soluzione più opportuna. Il servizio è gratuito e senza impegno.

    ! La tua privacy è la nostra priorità. I tuoi dati verranno comunicati esclusivamente al legale che ti fornirà la consulenza richiesta.