
Ai sensi dell’art. 481 c.c., chiunque vi ha interesse può chiedere all’Autorità Giudiziaria di fissare un termine, abbreviato rispetto a quello decennale, entro cui il chiamato dichiari se accettare o rinunciare all’eredità. Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde il diritto di accettare.
Chi può proporre l’azione?
Tale azione, denominata azione interrogatoria, può essere proposta da:
- creditori del defunto;
- creditori personali del chiamato all’eredità;
- chiamati ulteriori all’eredità, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l’eredità
Es. Tizio lascia l’eredità al fratello Caio che, se rinunziasse, si devolverebbe al cugino Sempronio. Questi è un chiamato ulteriore all’eredità; - i coeredi, nei cui confronti si verificherebbe l’accrescimento della quota ereditaria devoluta per legge o per testamento;
- i legatari;
- l’esecutore testamentario;
- il curatore dell’eredità giacente.
Accettare l'eredità: l'iter da seguire.
L’interessato, anche senza l’assistenza di un avvocato, dovrà presentare un ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, contenente i seguenti elementi:
- intestazione del Tribunale competente;
- generalità del ricorrente e dunque nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed elezione di domicilio, cioè l’indirizzo (anche digitale come ad esempio la pec oppure il numero di fax) presso cui ricevere le comunicazioni di cancelleria relative alla causa. In difetto di tale ultima indicazione, sarà onere del ricorrente accedere periodicamente alla cancelleria e prendere informazioni sullo stato del procedimento;
- breve descrizione del fatto, rappresentando al Giudice le ragioni per cui si chiede la fissazione di un termine:
es. il ricorrente sarebbe l’unico chiamato all’eredità se il soggetto nei cui confronti si chiede la fissazione di un termine, dovesse rinunciare;
es. il ricorrente è creditore di uno degli eredi, e pertanto ha la necessità di sapere se il suo debitore accetterà o meno l’eredità, al fine di tutelare e dunque soddisfare il suo credito; - conclusioni e cioè la richiesta al Giudice di voler fissare un termine entro cui il soggetto nei cui confronti si agisce, dichiari se accettare o rinunciare l’eredità, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;
- data, luogo e firma autografa.
Al presente ricorso, occorrerà allegare il certificato di morte e il codice fiscale del defunto.
Una volta che il ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente, il Giudice emetterà il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione del ricorrente e della persona a cui il termine deve essere imposto, stabilendo il termine entro cui il ricorso e il decreto dovranno essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.
Effettuata la notifica, il ricorrente dovrà presentarsi in udienza, esibendo al Giudice il ricorso e il decreto notificati alla controparte. Il Giudice provvederà quindi con un’ordinanza.
Se entro il termine stabilito dal Giudice con la citata ordinanza, la controparte non dichiara se accettare o meno l’eredità cui è stata chiamata, decade dal relativo diritto.
Qual è il costo?
Il procedimento per la fissazione di un termine per accettare l’eredità, richiede il pagamento di un contributo unificato di Euro 98,00 e di una marca da bollo di Euro 27,00 oltre alle spese per la notifica.