2 Novembre 2022

La cartella esattoriale per i debiti del defunto

I debiti tributari non si estinguono con la morte del soggetto che li ha contratti ma si trasmettono agli eredi, eccenzion fatta per le sanzioni. In questo articolo spieghiamo come deve essere notificata agli eredi la cartella esattoriale del defunto, e come evitare di pagare i debiti tributari di quest'ultimo.

Nel nostro ordinamento giuridico i debiti tributari non si estinguono con la morte del soggetto che li ha contratti ma si trasmettono agli eredi.

Salvo i casi di rinuncia all’eredità, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de cuius.

In altri termini, il debitore diventa quindi l’erede, il quale è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti contratti dal defunto con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente a cartelle esattoriali non estinte. Trattandosi di un’obbligazione solidale, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà chiedere l’integrale versamento di una cartella di pagamento anche ad uno solo degli eredi, il quale potrà poi rivalersi nei confronti degli altri coeredi.

Occorre tuttavia una precisazione: agli eredi non può essere richiesta alcuna somma a titolo di sanzioni.

Ai sensi dell’ art. 8 D.Lgs. 472/1997 infatti, “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, e ciò in forza del principio costituzionale di personalità della sanzione.

L’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi opera anche nelle ipotesi in cui sono dovute somme a titolo di sanzioni (raddoppiate) a causa della decadenza dalla rateazione di somme derivanti da uno degli istituti deflattivi del contenzioso.

Dunque, non sono trasmissibili agli eredi nè le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del piano di rateazione, nè quelle contestate nell’originario avviso di accertamento e che sono entrate a far parte del piano di ammortamento.

Se così non fosse infatti, verrebbe a determinarsi una “disparità di trattamento tra contribuenti in funzione della scelta operata dal de cuius di accedere ad un istituto definitorio, invece di instaurare un contenzioso avverso l’atto impositivo e sanzionatorio” (fonte, Circolare Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2015, n. 29/E).

Le sanzioni per debiti tributari non si trasmettono agli eredi.

Sanzioni tributarie agli eredi: cosa fare per non pagarle?

Per evitare di pagare le sanzioni tributarie del defunto, è sufficiente che gli eredi presentino un’istanza in autotutela (in autonomia o con l’assistenza di un avvocato) da inviare sia all’Agenzia Riscossione che all’Ente titolare del credito.

Tale istanza tuttavia, non sospende i termini per impugnare la cartella innanzi al giudice competente.

Se l’erede non dovesse ricevere alcuna risposta nei termini infatti,  è tenuto ad impugnare ugualmente la cartella davanti al giudice competente. In caso contrario, la cartella diverrebbe definitiva e il soggetto sarebbe tenuto, seppur contra legem,  a pagare l’intero importo.

Ad ogni modo, affinché la cartella esattoriale sia valida è necessario che la notifica all’erede venga eseguita correttamente, nei termini e con le modalità previste dalla legge. 

Come deve essere notificata la cartella all'erede?

A seguito della morte del debitore, la cartella deve essere notificata agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultimo domicilio del defunto.

Trascorso un anno dalla morte del contribuente, la notifica andrà fatta personalmente agli eredi presso il loro indirizzo di residenza e con il rispettivo nome sulla busta.

Al riguardo è importante precisare che per la tempestività della notifica agli eredi di un debito fiscale facente capo al de cuius,  non si considera il momento dell’iscrizione a ruolo del debito, ma se e quando è stata inviata ai parenti la cartella di pagamento (Cass. n. 5020/2022, fonte Leggi d’Italia).

Come evitare di pagare i debiti del defunto?

Il soggetto chiamato all’eredità può salvaguardarsi dal debito ereditario rinunciando all’eredità (sul punto leggi, La rinucia all’eredità), oppure accettando l’eredità con beneficio di inventario (sul punto leggi, L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario).

Come noto l’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita, pura e semplice o con beneficio di inventario.

In quest’ultimo caso, si ha l’effetto di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

In altri termini, l’accettazione con beneficio d’inventario non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per debiti (anche tributari) ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires ereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius.

Si rappresenta inoltre che, la rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattiva al momento dell’apertura della successiono, rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche qualora la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un atto impositivo/riscossivo  (divenuto definitivo per mancata impugnazione).

Ciò in quanto la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava su chi, accettando l’eredità, assume la qualità di erede e non grava, dunque, sul “semplice” chiamato all’eredità (Corte di Cass. sentenza n. 24317/2020, fonte Leggi d’Italia).

Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, prima di accettare l’eredità del de cuius, è consigliata un’analisi attenta  della situazione debitoria di quest’ultimo.

E’ infatti possibile richiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione, così da  poter verificare a quanto ammontano le pendenze insolute del defunto ed eventualmente rinunciare all’eredità o accettare con beneficio d’inventario, nel caso in cui siano notevolmente eccessive.

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