27 Maggio 2021

Il testamento: come e perchè farlo

In seguito alla morte il patrimonio del defunto viene trasmesso ai parenti più prossimi. Tuttavia la legge prevede la possibilità, mediante il testamento, di disporre liberamente dei propri beni per il tempo successivo alla vita. Nell'articolo analizziamo le caratteristiche del testamento, come e perchè farlo.

Cos'è il testamento.

Ai sensi dell’art. 587 c.c. il testamento è l’atto con cui una persona “dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse“.

E’ un atto personalissimo e cioè un atto che deve provenire direttamente dal testatore e non da soggetti terzi da lui incaricati.

Il testamento è sempre revocabile. Il testatore infatti, è libero di modificare in qualsiasi momento le proprie disposizioni di ultima volontà. Il testatore quindi, può sempre cambiare idea!

Il contenuto del testamento è essenzialmente patrimoniale, in quanto ha ad oggetto la destinazione dei beni dopo la morte del defunto. Tuttavia possono essere inserite anche disposizioni di carattere personale come ad esempio il riconoscimento di un figlio, la diseredazione ( ovvero l’esclusione di alcuni soggetti, non legittimari, dalla successione legittima), ecc.

Chi può fare testamento.

Per stipulare un valido testamento è necessario che il testatore abbia piena capacità di agire e piena capacità di intendere e di volere. Ai sensi dell’art. 591 c.c. sono incapaci di fare testamento:

  •  i minori;
  • gli interdetti per infermità di mente;
  • gli incapaci naturali o di fatto, ovvero chi, sebbene legalmente capace, si trovi in una situazione di incapacità di intendere e di volere, cioè di comprendere e valutare il contesto in cui agisce e la portata e il valore delle proprie dichiarazioni ( es. ubriaco, malato grave, ecc.).

Perchè fare testamento.

L’importanza di fare testamento viene spesso sottovalutata.

Le regole della successione legittima sono  sufficienti a soddisfare le esigenze di chi ha figli, prevedendo la ripartizione dell’eredità tra gli stessi. Tuttavia, anche in questo caso, il testamento potrebbe essere utile per prevenire contrasti tra gli eredi e consentire anche un risparmio fiscale.

Vediamo più specificamente quando è consigliabile fare testamento:

Chi è sposato (o unito civilmente) senza figli.

Molte persone sposate e senza figli sono convinte che, anche senza fare testamento, i loro beni passeranno automaticamente al proprio coniuge. Ciò è vero solo in mancanza di fratelli e sorelle, e nel caso in cui i genitori non siano più in vita. Altrimenti al coniuge va solo una parte dell’eredità, la restante parte è divisa tra i genitori, i fratelli e le sorelle. Con il testamento invece, è possibile lasciare al coniuge l’intero patrimonio, oppure stabilire cosa deve andare al coniuge e cosa deve andare agli altri parenti.
Tali regole dettate per il coniuge si applicano anche a chi è unito civilmente.

Chi ha figli.

Per chi ha figli il testamento è meno importante, poiché i loro diritti sono tutelati dalla legge.  Tuttavia consigliamo comunque di redigerlo se si preferisce stabilire come devono essere divisi i beni tra i figli, per evitare eventuali liti che purtroppo sono molto frequenti nell’ambito della divisione ereditaria tra i familiari. Il testamento inoltre, consente di “pareggiare i conti” tra i figli, nel caso in cui solo uno di essi abbia beneficiato di una donazione fatta dai genitori mentre erano in vita, ma non formalizzata in un atto notarile. Ciò accade ad esempio, quando i genitori hanno aiutato un figlio ad acquistare la casa, ad avviare un’ attività d’impresa oppure a ripagare dei debiti. In queste ipotesi, può essere opportuno indicare tali circostanze nel testamento, prevedendo al contempo una maggiore quota dell’eredità  a favore degli altri figli.

Chi vuole beneficiare altre persone o enti.

Chi desidera lasciare qualche suo bene o una somma di denaro ad un amico oppure ad una organizzazione benefica, può farlo solo con il testamento.
In mancanza di eredi legittimi, è  possibile lasciare anche l’intera eredità.

Chi non è sposato (nè unito civilmente) e non ha figli.

In questa ipotesi fare testamento è molto importante. Solo con il testamento infatti, è possibile scegliere le persone a cui lasciare il proprio patrimonio, anziché  lasciare che sia la legge a scegliere gli eredi.

Conviventi.

Ad oggi la legge italiana non prevede alcun diritto sull’ eredità per i conviventi. Quindi in presenza di una coppia di fatto, l’unico strumento per trasmettere in tutto o in parte il proprio patrimonio al convivente è il testamento.

Il contenuto del testamento.

Generalmente nel testamento sono inserite disposizioni di carattere patrimoniale, che possono essere sia a titolo universale che a titolo particolare. Nel primo caso si parla di istituzione di erede, nel secondo caso invece si tratta di legati.

L’istituzione di erede comporta l’attribuzione dell’intero patrimonio del defunto, quindi l’insieme di tutti i suoi beni ma anche i diritti e gli obblighi che facevano alla sua persona.

Il legato invece è un lascito che ha per oggetto un particolare bene o un diritto specificamente individuato. E’ l’equivalente di una donazione, che però ha efficacia solo a partite dalla morte del disponente.

E’ bene ricordare che l’eredità richiede sempre un’accettazione, espressa o tacita, da parte della persona designata, a differenza del legato che si acquista automaticamente, pur essendo possibile rinunciarvi.  Tale differenza dipende dal fatto che l’eredità comprende sia diritti che obblighi del testatore, e quindi anche i debiti del defunto. Pertanto, l’accettazione dell’eredità comporta una valutazione discrezionale da parte dell’erede designato, che potrebbe anche avere interesse a non accettare, se i debiti sono superiori all’attivo patrimoniale. In questo caso infatti, l’erede sarebbe tenuto a pagare i debiti di tasca propria.

Nel testamento possono essere contenute anche altre disposizioni di carattere patrimoniale, come ad esempio l’imposizione di un onere a carico dell’erede o del legatario, la divisione dei beni tra gli eredi, oppure alcune indicazioni su come dovrà avvenire la divisione. A tale ultimo riguardo precisiamo che il testatore può nominare anche un terzo arbitratore che andrà a determinare quali beni attribuire a ciascun erede. La funzione di arbitratore può essere svolta anche dall’ esecutore testamentario (Eredità, Testamento e Donazioni di Paolo Tonalini).  

Inoltre, accanto a tali disposizioni, possono essere inserite anche disposizioni testamentarie di carattere personale (vedi sopra).

Limiti alla libertà di fare testamento.

Chi fa testamento non è sempre libero di decidere liberamente circa il proprio patrimonio dopo la sua morte. La facoltà di disporre mediante testamento infatti, incontra il limite della successione necessaria che è volta a tutelare i parenti più stretti del testatore, i c.d. eredi legittimari o successori necessari.
In presenza di questi soggetti il testatore può dunque disporre solo di una quota del proprio patrimonio, che varia tra un quarto e la metà, e viene definita appunto quota disponibile.
Se ciò non avviene, i legittimari potranno impugnare il testamento ed esercitare l’azione di riduzione, con cui integrare la quota loro riservata.

Tipi di testamento.

La legge prevede 3 tipi di testamento:

1) Testamento olografo

E’ la forma più semplice di testamento. Va scritto di proprio pugno dal testatore senza particolari formalità, fatta salva la necessità di indicare la data e apporre la firma. Insomma, per il testamento olografo servono solo carta e penna. Su come scrivere un testamento olografo, leggi l’articolo Come scrivere un testamento olografo.

2) Testamento pubblico

Per redigerlo bisogna recarsi da un Notaio che, alla presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà espresse dal testatore. Il testamento pubblico ha natura di atto pubblico e fa piena prova di quanto in esso dichiarato, sino a querela di falso.

3) Testamento segreto

E’ quel tipo di testamento che, pur conservando  le garanzie  dell’atto pubblico consente di mantenere segrete le volontà del testatore anche nei confronti del Notaio e dei testimoni.

Accanto a tali forme ordinarie, vi sono poi i testamenti speciali. Si tratta di particolari tipologie  di testamento volte ad agevolare chi si trova, per particolari contingenze, nella difficoltà di reperire un Notaio, ma voglia comunque disporre dei propri beni per il periodo in cui avrà cessato di vivere. Si pensi ad esempio al testamento redatto a bordo di una nave: ai sensi dell’art. 611 c.c. sara il Comandante a svolgere funzioni di Notaio. Questi testamenti non richiedono particolari formalità, ma la loro efficacia è limitata e devono essere ripetuti entro 3 mesi dal momento in cui viene a cessare la condizione che li aveva legittimati.

Perchè rivolgersi ad un avvocato per fare testamento.

Nell’ambito della successione testamentaria il supporto di un avvocato può essere utile per valutare al meglio come disporre del proprio patrimonio per il futuro.

L’assistenza di un legale infatti, può essere utile non solo per valutare l’opportunità o meno di fare testamento, ma anche per scegliere il tipo di testamento da redigere secondo la propria effettiva volontà.

Infine, l’assistenza di un avvocato può essere utile per guidare gli eredi negli adempimenti successivi alla morte del testatore, e a risolvere eventuali diverbi come ad esempio questioni sulla interpretazione delle disposizioni di ultima volontà, o l’impugnazione di un testamento che si reputi invalido.

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