
Valutazione dei beni.
La prima cosa da fare è valutare, anche attraverso una perizia, se i beni che il minore andrebbe ad ereditare possono essere per lui vantaggiosi o meno. Si pensi ad esempio, al caso di un bambino al quale il nonno ha lasciato un immobile e, in seguito ad una perizia immobiliare, si scopre che purtroppo è gravato da un mutuo molto oneroso. In questa ipotesi l’eredità, pur apparentemente cospicua, non sarebbe vantaggiosa per il minore, poichè andrebbe ad ereditare solo debiti.
Rinuncia o accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare.
Affinchè il minore possa ereditare è necessario che i genitori, in qualità di legali rappresentanti del figlio ed esercenti la potestà genitoriale su di lui (ovvero, il tutore in caso di loro assenza) dovranno depositare al Giudice Tutelare del Tribunale competente, un’istanza di autorizzazione all’accettazione dell’ eredità con beneficio d’inventario in nome e per conto del minore. A tale istanza occorrerà allegare, tra gli altri documenti, la carta d’ identità del minore il certificato dello stato di famiglia, il certificato di morte del defunto e una copia conforme dell’ eventuale testamento.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Giudice, i genitori si dovranno rivolgere ad un pubblico ufficiale (notaio o cancelliere del Tribunale) per effettuare formalmente la dichiarazione di accettazione, alla quale seguirà l’ inventario del patrimonio ereditario e cioè una lista con tutti i beni ereditati. Se si è in possesso dei beni ereditari e si accetta con beneficio d’inventario, l’elenco con tutti i beni ereditati, deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del de cuius. Se invece non si è in possesso dei beni, l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione.
Tali termini previsti a pena di decadenza, non operano nel caso del minore. In questo caso infatti, la decadenza opera solo decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età. Pertanto, se i genitori non ritengono opportuno rivolgersi al Giudice per lo svolgimento delle partiche di cui sopra, il minore avrà comunque tempo fino ad un anno a partire dal raggiungimento della maggiore età, per rinunciare o accettare l’eredità cui è stato chiamato.
Se necessario, occorrerà poi trasmettere la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate a seguito della quale l’ente provvederà a calcolare l’imposta di successione.
Tale procedura di autorizzazione al Giudice Tutelare, che può essere svolta anche dai genitori personalmente, dovrà essere seguita anche in caso di rinuncia all’eredità.
Amministrazione e gestione dei beni ereditati.
Svolti tutti gli adempimenti di cui sopra, il minore entra nella piena disponibilità dei beni i quali verranno amministrati e gestiti dai genitori.
E’ bene precisare che fino al raggiungimento della maggiore età dell’erede, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio vendere o locare l’immobile ereditato oppure riscuotere una polizza assicurativa, occorre sempre chiedere la preventiva autorizzazione al Giudice Tutelare. Ovviamente la sola e semplice richiesta non è sufficiente: affinchè il Giudice possa autorizzare il compimento di tali atti, occorrerà dimostrare in maniera puntuale l’ interesse e il vantaggio per il minore al compimento di tali azioni.