2 Aprile 2021

Diritto di abitazione del coniuge superstite

Se il proprio coniuge o partner muore, cosa prevede la legge sul diritto di abitazione della casa familiare?

L’art. 540 c.c. dispone che “ al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni”.
Ciò significa che il coniuge superstite conserva il diritto ad abitare la casa familiare anche se la proprietà dell’immobile, con la successione, si trasferisce ad altro erede o creditore del defunto.
E’ importante precisare che il diritto di abitare la casa familiare, sussiste solo se la casa è di proprietà del defunto oppure comune ad entrambi i coniugi.

Il diritto di abitazione della casa familiare è riconosciuto anche se i coniugi erano separati?

Secondo la Corte di Cassazione, la risposta è negativa.

Con l’ordinanza n. 15277/2019 la Cassazione ha precisato che “ in caso di separazione personale dei coniugi o di cessazione della convivenza , l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venir meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione ( e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare: evenienza che non ricorre allorchè, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza dei coniugi”.
Ne consegue che, se con la separazione è venuta meno la convivenza, è venuto meno anche il presupposto su cui si fonda l’art. 540 c.c., cioè l’esistenza di una residenza familiare.
Pertanto, il diritto di abitazione della casa familiare non sussiste se i coniugi erano separati.

Il diritto di abitazione della casa familiare vale anche per i conviventi?

Per rispondere a questa domanda, occorre distinguere le unioni civili dalle coppie conviventi more uxorio:

Unioni civili

In questo caso la legge n. 76/2016, la cosiddetta legge Cirinnà, riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione sulla casa di proprietà del convivente deceduto, per un periodo di tempo limitato:

  • non meno di 2 anni e non più di 5 anni se non ci sono figli;
  • non meno di 3 anni in presenza di figli minori o disabili.

Convivenza more uxorio

Invece, per le coppie che non hanno formalizzato la convivenza avanti l’ufficiale di stato civile, non esiste ad oggi una regolamentazione normativa.

Tuttavia, è intervenuta la giurisprudenza che riconosce in capo al convivente di fatto, una detenzione qualificata dell’immobile che permane fino a quando perduri la convivenza more uxorio: venuto meno il titolo, per cessazione volontaria della convivenza o in seguito alla morte del convivente proprietario dell’immobile, viene meno anche la detenzione qualificata derivante dalla convivenza.

Pertanto, nel momento in cui viene meno la convivenza, il partner superstite ha diritto a restare nell’abitazione di proprietà del compagno/a deceduto/a, soltanto per il tempo necessario per cercare una nuova sistemazione.

    CONTATTACI

    Compila il form sottostante descrivendo il tuo problema o quesito. Il nostro team ti risponderà entro 3 giorni lavorativi fornendoti la soluzione più opportuna. Il servizio è gratuito e senza impegno.

    ! La tua privacy è la nostra priorità. I tuoi dati verranno comunicati esclusivamente al legale che ti fornirà la consulenza richiesta.