26 Ottobre 2023

Debiti tributari del defunto: cosa fare per non pagarli?

L’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius. Vediamo insieme quali debiti tributari si trasmettono, come si ripartiscono tra gli eredi e come questi possono comportarsi per evitare di pagarli.

Debiti tributari e ripartizione tra gli eredi.

Chi decide di accettare l’eredità cui è stato chiamato, è tenuto a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius. Ciò non solo con i beni del patrimonio del defunto ma, nel caso in cui questi non siano sufficienti, anche con il proprio patrimonio personale.

Infatti, l’art. 752 c.c. dispone testualmente che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Tuttavia in campo fiscale, in base alla regola della solidarietà tributaria, di cui all’art. 65 del D.P.R. 600/1973, sancita anche dall’art. 1292 c.c., a ciascun erede può essere chiesto l’integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri e fatta salva la legislazione speciale vigente in materia tributaria.

Cosa significa?

Quanto sopra, tradotto in parole semplici, significa che la regola generale per gli eredi nei confronti anche dei debiti ereditari tributari, è quella della responsabilità “pro quota”: ciascun erede risponde in proporzione alla quota di eredità ad esso spettante. Tuttavia, tale regola non opera per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi (es. I.R.P.E.F.), nonché dell’imposta di successione.In questi casi infatti, opera la citata regola della solidarietà. Pertanto, l’Erario ha la facoltà di chiedere a ciascun erede di pagare l’intero debito del de cuius, salvo il diritto per l’erede  di agire nei confronti degli altri coeredi per ottenere quanto versato.

Cosa fare per non pagare i debiti tributari del defunto?

Per non rispondere dei debiti ereditari con i propri beni, il nostro ordinamento mette a disposizione degli eredi due forme di tutela, tra loro alternative:

  1. Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario;
  2. Rinuncia all’eredità.

Con l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario il patrimonio dell’erede rimane distinto dal patrimonio del defunto. Pertanto, in assenza di confusione tra i due patrimoni, l’erede non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario (sul punto leggi, L’accettazione dell’eredità).

Laddove invece il chiamato all’eredità decida di rinunciarvi (sul punto leggi, La rinuncia all’eredità) questi non diviene erede e pertanto non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius. Sul punto è bene ricordare che la rinuncia all’eredità ha efficacia retroattiva.

Cosa significa?

Dire che la rinuncia all’eredità, validamente esercitata nelle forme di legge, ha effetto retroattivo, vale a dire che il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione e, conseguentemente, dovrà essere ritenuto del tutto estraneo alla responsabilità tributaria facente capo al defunto. L’estraneità vale anche in riferimento al periodo intercorrente tra la morte della persona cara ed il momento in cui viene, materialmente, effettuata la rinuncia.
Tradotto in altri termini, ciò significa che laddove l’amministrazione finanziaria dovesse notificare al potenziale erede (“chiamato” all’eredità), in seguito alla morte del debitore principale, un avviso di accertamento relativo ad irregolarità e/o omissioni fiscali commesse da quest’ultimo, la rinuncia all’eredità consentirà al medesimo, anche laddove non abbia provveduto ad impugnare l’atto in esame (di fatto, rendendolo definitivo),  di contestare la successiva cartella di pagamento che gli venisse notificata,  proprio in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia espletata lo renderebbe, difatti, totalmente estraneo alla successione e, quindi, non “aggredibile” per obbligazioni tributarie facenti capo al defunto (sul punto leggi, La cartella esattoriale per i debiti del defunto).

Dunque “la rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattiva al momento dell’apertura della successione, rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso impositivo” (Cassazione sentenza n. 24317/2020, fonte Leggi d’Italia).

Ciò in quanto la responsabilità per i debiti ereditari, compresi quelli tributari grava su chi, accettando l’eredità, assume la qualità di erede e non grava sul semplice chiamato all’eredità.

E ancora “il chiamato all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione di eredità), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili” (Cassazione sentenza n. 21006/2021 e n. 15871/2020, fonte Leggi d’Italia).

Conclusioni.

In virtù di tutto quanto appena esposto, laddove si dovesse ricevere la notifica di atti da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione a debiti tributari appartenenti al de cuius, si ritiene opportuno vagliare la legittimità degli stessi mediante l’ausilio di un professionista esperto in materia.
Ciò ancor di più se il potenziale erede è intenzionato a rinunciare all’eredità cui è stato chiamato, ovvero ha già effettuato, al momento della ricezione dell’atto, la formale rinuncia all’eredità.

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