26 Aprile 2022

Vicini di casa rumorosi: cosa fare?

In questo articolo spieghiamo i rimedi previsti dalla legge per difendersi dagli schiamazzi e dai rumori molesti provocati dai vicini di casa.

Capita spesso che in condominio vi siano dei vicini rumorosi che disturbano la quiete.

Musica e televisione ad alto volume, schiamazzi, feste fino a tarda notte, sono tutte situazione idonee ad infastidire e recare disturbo a chi studia, lavora o riposa.

In questi casi la prima cosa da fare è cercare di dialogare con il vicino in maniera tranquilla esponendo in modo educato e civile la problematica, nonchè i fastidi provocati dai suoi rumori. Magari anche in modo formale, e dunque inviando una lettera di diffida da recapitare al vicino a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno.  Se il dialogo ovvero la lettera di diffida non dovesse sortire alcun effetto, come purtroppo spesso accade, non resta che attivare i rimedi legislativi previsti dal nostro ordinamento.

Vicini di casa rumorosi: regolamento condominiale.

Generalmente il regolamento condominiale, nel dettare le regole relative all’amministrazione, all’uso delle cose comuni e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni, indica anche  le fasce orarie in cui i rumori sono consentiti, e quelle invece nelle quali è necessario rispettare il silenzio.

Gli orari condominiali vengono stabiliti caso per caso.

Tuttavia, in linea generale, le fasce orarie in cui è possibile “fare rumore” sono le seguenti:

MATTINO                             Dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

POMERIGGIO                       Dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

Trattasi di orari flessibili che possono cambiare anche in relazione alla stagione di riferimento (ad esempio, nel periodo estivo la fascia oraria del pomeriggio in cui è possibile “fare rumore” può estendersi anche fino alle ore 24.00) e alle specifiche esigenza dei singoli condomini.  

Pertanto, in presenza di un condomino rumoroso anche nelle “fasce di silenzio”, consigliamo di rivolgersi all’amministratore del condominio affinché convochi l’assemblea condominiale per discutere sul punto e dunque delibererare le relative sanzioni. Si rappresenta infatti che, ai sensi dell’art. 70 delle disposizioni attuative del c.c. “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad Euro 200,00 e, in caso di recivida, fino ad Euro 800,00 “.

Tale somma sarà poi devoluta al fondo di cui l’amministratore condominiale dispone per sostenere le spese ordinarie del condominio.

Vicini di casa rumorosi: tutela civile.

Laddove neppure la procedura condominiale  dovesse sortire l’effetto sperato sarà necessario agire, con l’assistenza di un avvocato, contro il condomino rumoroso. Occorre quindi avviare una causa avanti al Tribunale Civile per chiedere la cessazione dei rumori, nonchè il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalle immissioni rumorose.

Dunque al Giudice civile è possibile chiedere non solo la cessazione dei rumori molesti (si parla in tal caso di azione inibitoria), ma anche il risarcimento dei danni eventuali patiti, come ad esempio i danni alla salute provocati dall’esposizione ai rumori.

Si rappresenta inoltre che  non tutti i rumori sono idonei a richiedere la tutela civile, ma solo quelli che superano la “normale tollerabilità“.

Per costante giurisprudenza, al fine di verificare se un dato rumore supera la normale tollerabilità, occorre applicare il cosiddetto “criterio comparativo” secondo cui, nella valutazione sulla tollerabilità dei rumori, occorre dimostrare che gli stessi abbiano superato di 3 dB (se verificatisi nelle ore notturne) oppure di 5 Db (se verificatisi nelle ore diurne) il cosiddetto “rumore di fondo” e cioè il rumore costante della zona su cui vengono parametrati i rumori denunciati come molesti (sentenza n. Cass. 2757/2020 – fonte Leggi d’Italia).

La legge tutela coloro che subiscono "immissioni rumorose" a patto che superinio la "normale tollerabilità".

Vicini di casa rumorosi: tutela penale.

I rumori molesti in condominio possono configurare anche un reato.

Ai sensi dell’art. 659 c.p. è punito “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, distruba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici…

Come per l’illecito civile, non ogni rumore è passibile di tutela penale.

Sul punto la giurisprudenza ha statuito che il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilità, e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone. “E’ quindi necessario che i rumori interessino una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio” (sentenza Cass. n. 31741/2020 – fonte Leggi d’Italia).

Dovrà quindi essere effettuata un’attenta analisi del caso concreto.

In questa situazione, anche con l’assistenza di un avvocato, sarà necessario sporgere denuncia da cui poi prenderà avvio l’azione penale.

Infine, si rappresenta che, anche nel caso in cui i rumori molesti integrano gli estremi di reato, è possibile ottenere il risarcimento dei danni eventualmente patiti, costituendosi parte civile nel relativo processo penale (sul punto leggi, “La costituzione di parte civile nel processo penale“).

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