15 Marzo 2021

Tamponamento a catena: chi paga i danni?

Regole da applicare in caso di tamponamento a catena: come va ripartita la responsabilità tra i conducenti e chi è tenuto a pagare i danni?

Per capire chi deve rispondere dei danni cagionati nel caso di tamponamento a catena, dobbiamo innanzitutto distinguere il tamponamento a catena con veicoli fermi da quello con veicoli in movimento.
In ciascuna ipotesi, infatti, si applicheranno regole diverse per ripartire le varie responsabilità.
Necessario quindi, in primis, ricostruire la dinamica del sinistro.

Tamponamento a catena di veicoli in movimento.

Se il tamponamento si verifica tra veicoli in movimento, la responsabilità del sinistro viene ripartita in ugual misura, fino a prova contraria, tra tutti i conducenti coinvolti.
Nella fattispecie, si applica infatti l’art. 2054 co. 2^ c.c. a mente del quale, “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Trattasi di presunzione iuris tantum, superabile ove il conducente del veicolo dimostri che alcun rimprovero può essergli ascritto.
Il singolo conducente, pertanto, dovrà dimostrare di aver serbato una condotta conforme alle regole del codice stradale.
Andrà quindi esente da responsabilità ove riesca a dimostrare di aver guidato con diligenza e di aver fatto il possibile per evitare lo scontro.
La prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver fatto di tutto, per evitare la collisione.
Per esempio, si dovrà dimostrare di aver mantenuto la dovuta distanza di sicurezza e/o che si stava viaggiando a velocità consona date le specifiche circostanze di fatto.

Tamponamento a catena tra veicoli fermi.

Se il tamponamento a catena si verifica tra veicoli fermi, per esempio bloccati nel traffico o in coda al semaforo, la responsabilità dell’incidente dovrà essere ascritta all’ultimo veicolo della colonna.
Costui infatti, di solito omettendo di rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo precedente, viene ritenuto responsabile per aver causato il primo scontro.
Pertanto, dovrà rispondere anche dei tamponamenti a catena, successivi, causati dalla sua condotta.

A chi chiedere i danni?

Nel tamponamento a catena risultano coinvolti più di due veicoli.
In linea generale, non opera quindi il sistema di c.d. risarcimento diretto previsto dall’art. 149 codice stradale, a mente del quale “in caso di sinistro tra due veicoli a motore … i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
In sintesi, non si potrà chiedere il risarcimento direttamente al proprio assicuratore ma ci si dovrà rivolgere alla compagnia assicurativa del veicolo che ha cagionato il tamponamento.
Bisognerà quindi inviare una Racc. A/R o una PEC, per denunciare il sinistro, chiedendo il risarcimento dei danni.
In caso di tamponamento tra veicoli in movimento, tale denuncia dovrà essere spedita alla compagnia assicurativa del veicolo tamponante, mentre in caso di tamponamento tra veicoli fermi, tale comunicazione andrà inviata all’assicurazione dell’ultimo veicolo in coda, che ha cagionato l’incidente.

Il risarcimento dei terzi trasportati.

Le regole sin qui illustrate non trovano applicazione nei confronti dei terzi trasportati sui veicoli coinvolti nel tamponamento a catena.
Costoro infatti, sono coperti direttamente dalla RCA del veicolo sul quale viaggiavano.
I terzi trasportati quindi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, dovranno dimostrare:
1) la qualità di passeggeri;
2) il nesso causale tra incidente e lesione personale riportata.
Quanto sopra, in applicazione dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni, a mente del quale “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Per i terzi trasportati pertanto, via libera all’azione diretta contro l’assicurazione del veicolo sul quale viaggiavano, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti.

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