18 Ottobre 2021

L’indennizzo diretto nei sinistri stradali

Il danneggiato per un incidente stradale può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia assicurativa. Vediamo insieme cos’è l’indennizzo diretto, quando si applica, quali sono i danni risarcibili e come ottenerne il ristoro.

L’indennizzo diretto (o risarcimento diretto) dell’incidente stradale, è una procedura che consente a chi ha subito danni a seguito di un sinistro stradale, di chiederne il risarcimento direttamente alla propria Compagnia assicuratrice, anziché a quella del soggetto danneggiante.

Tale procedura, introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di velocizzare l’iter di liquidazione  del sinistro stradale in favore del danneggiato, è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto (D.P.R. 254/2006), cui si affianca la normativa generale prevista dal codice civile.

La procedura in discorso può essere applicata solo in presenza di determinati presupposti, in mancanza dei quali opererà la procedura di risarcimento ordinaria dei danni subiti (sul punto leggi, Il risarcimento danni nei sinistri stradali).

Indennizzo diretto: quando si applica?

La procedura di indennizzo diretto si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. i veicoli coinvolti devono essere due;
  2. l’incidente deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nel territorio della Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei suddetti Stati;
  3. deve trattarsi di veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
  4. il conducente non deve essere responsabile del sinistro (o deve esserlo solo in parte).

Sono quindi esclusi dal risarcimento diretto gli incidenti:

  1. avvenuti senza urto;
  2. in cui sono coinvolti più di due veicoli ( si pensi ad esempio al cosiddetto tamponamento a catena);
  3. in cui sono coinvolti veicoli immatricolati all’estero o non regolarmente assicurati (sul punto leggi, Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada).

Indennizzo diretto: quali danni sono risarcibili?

Con la procedura di indennizzo diretto, possono essere risarciti i seguenti danni:

  • danni ai veicoli coinvolti;
  • danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
  • danni alla persona (lesioni) subiti dal conducente non responsabile del sinistro, purchè rientranti nel limite della lieve entità e cioè lesioni che causano un’ invalidità permanente non superiore al 9% (cosiddette microlesioni).

La procedura di risarcimento diretto dei sinistri stradali.

La procedura di risarcimento diretto si compone di n. 3 fasi:
    1. Denuncia dell’incidente alla propria Assicurazione;
    2. Richiesta di risarcimento diretto dei danni; e
    3. Offerta risarcitoria dalla Compagnia assicurativa.
Analizziamo singolarmente ciascuna fase.
1. Denuncia dell'incidente alla propria Assicurazione.

In seguito ad un sinistro stradale, la prima cosa da fare è denunciare l’incidente alla propria Compagnia assicurativa. Tale comunicazione, così come previsto dall’art. 1913 c.c., deve avvenire entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando se ne è avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere:

  • la descrizione dettagliata dei soggetti e dei veicoli coinvolti nel sinistro (indicando anche le rispettive Assicurazioni);
  • la descrizione dettagliata della dinamica del sinistro (data, ora, luogo e modalità) e dei danni e/o lesioni derivanti dallo stesso;
  • indicazione di eventuali testimoni e delle Autorità eventualmente intervenute (es. Carabinieri).

Per la denuncia del sinistro non è prevista una forma obbligatoria, tuttavia è preferibile optare sempre per una modalità con cui rimanga traccia della comunicazione (pec, raccomandata a/r).

In caso di dubbio, consigliamo di leggere il contratto di assicurazione per vedere cosa è previsto al riguardo, oppure di fare una telefonata all’Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza e chiedere informazioni sul punto.

2. Richiesta di risarcimento diretto dei danni.

Una volta denunciato il sinistro, occorre formulare la richiesta di risarcimento alla propria Assicurazione per i danni subiti.

L’art. 5 del citato Regolamento infatti, dispone che  “Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.

Il danneggiato quindi, deve inviare alla propria Assicurazione una raccomandata a/r con la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Al fine di definire velocemente la pratica, la richiesta di risarcimento, che può essere presentata anche direttamente dal danneggiato senza la necessaria assistenza di un avvocato, deve contenere:

  1. generalità (nome, cognome, codice fiscale e residenza) degli assicurati;
  2. generalità (nome, cognome, codice fiscale e residenza) degli aventi diritto al risarcimento;
  3. targhe dei veicoli coinvolti;
  4. nomi delle Compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti:
  5. eventuali testimoni;
  6. indicazione delle Autorità pubbliche eventualmente intervenute;
  7. circostanze nelle quali è avvenuto l’incidente stradale;
  8. dinamica dell’incidente;
  9. dove e quando il veicolo può essere visionato dal perito dell’assicurazione.

Inoltre occorre specificare se vi sono state lesioni fisiche: in tal caso bisogna allegare tutta la documentazione medica di cui si è già in possesso ( per esempio, il referto del Pronto Soccorso).

In questa ipotesi, occorre altresì indicare nella citata richiesta:

  1. età, attività e reddito del danneggiato;
  2. entità delle lesioni subite;
  3. dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private: trattasi di una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie ( es. INAIL), oppure una dichiarazione che specifichi di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
  4. attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  5. eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

La raccomandata va inviata anche, per conoscenza, all’Assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, in quanto l’indennizzo diretto è una procedura facoltativa e non obbligatoria: se si intende scegliere per la richiesta  di risarcimento danni “ordinaria” alla Compagnia del danneggiante infatti, occorre metterla al corrente del sinistro ( fonte, Prontuario di Infortunisctica Stradale a cura di Maurizo De Giorgi, Maggioli Editore).

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento inviata sia incompleta, entro 30 giorni dalla ricezione, l’ Assicurazione può invitare il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per regolarizzarla.

3. Offerta risarcitoria dalla Compagnia assicurativa.

L’Assicurazione una volta ricevuta la richiesta di risarcimento e comunicato al danneggiato i riferimenti della pratica (numero identificativo del sinistro e contatti del liquidatore cui è stata assegnato la gestione del sinistro), effettua gli accertamenti necessari per valutare l’entità dei danni da risarcire.

Si pensi ad esempio alla visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia assicurativa per la valutazione dei danni fisici, oppure ad un perito che ispezioni il veicolo incidentato.

All’esito degli stessi ed entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia assicuratrice è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento dei danni subiti; oppure
  • comunicare al danneggiato i motivi per cui ritiene di non formulare alcuna offerta.

Tale termine è ridotto a 60 giorni se il danneggiato ha subito solo danni alle cose.

La richiesta di integrazione documentale di cui sopra, sospende i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione di mancata offerta da parte dell’Assicurazione, che decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o documenti integrativi.

Ricevuta l’offerta, il danneggiato può:

  1. accettare l’offerta così come formulata dall’Assicurazione che, entro 15 giorni dall’accettazione, dovrà liquidare l’importo riconosciuto. In tal caso la procedura di indennizzo diretto si conclude. Oppure
  2. accettare l’offerta a titolo di acconto sul maggiore importo a cui si ritiene di avere diritto: la Compagnia quindi, pagherà l’importo indicato nell’offerta che verrà accettato dal danneggiato come anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In questa ultima ipotesi, con l’assistenza di un legale, occorrerà poi avviare un’azione civile contro l’ Assicurazione per il risarcimento dei danni.

In ogni caso, il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso Tribunale o Giudice di Pace, a secondo dell’importo dei danni) solo dopo che è scaduto il termine per effettuare l’offerta ( 60 o 90 giorni, vedi sopra), senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.

Solo dopo la scadenza del termine di proposizione dell’offerta da parte dell’ Assicurazione ( 60 o 90 giorni), il danneggiato potrà "fare causa" alla propria Compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni subiti dall'incidente stradale.

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