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Il reato di truffa nel Codice penale.
Nel Codice penale il reato di truffa è previsto e punito dall’art. 640 c.p. a mente del quale “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”.
La norma in esame, pertanto, per considerare configurato tale reato, richiede in capo al soggetto agente il coefficiente psicologico del dolo generico, ossia la volontà di indurre in errore un soggetto onde arricchirsi ingiustamente. Non basta quindi approfittarsi dell’altrui ignoranza, ma è necessario realizzare una serie di artifizi e raggiri volti a cagionare un danno economico alla vittima.
La truffa online non costituisce quindi autonoma fattispecie di reato rispetto alla previsione di cui all’art. 640 c.p., trattandosi, piuttosto, di una particolare forma di truffa realizzata adoperando specifici strumenti (informatici e tecnologici) mediante i quali verrà poi materialmente commesso il reato in esame.
Trattasi, in altri termini, di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha preso vita in ragione e a fronte degli specifici strumenti adoperati per commettere detto reato.
La truffa online è una forma di truffa aggravata?
L’art. 640 c.p. richiama l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 5 c.p., ossia “l’aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa”.
A fronte di tale richiamo, parte della dottrina considera la truffa online quale ipotesi aggravata del reato p. e p. dall’art. 640 c.p., ricorrendo nella truffa online gli elementi tipici della cit. aggravante.
Secondo un diverso orientamento, invece, la sempre crescente diffusione del commercio online e/o più in generale il dilagare delle transazioni e delle operazioni compiute sul web, consentirebbe ormai ai fruitori di internet di ben conoscere i rischi connessi e derivanti dalla conclusione di un contratto online.
Tuttavia, a nostro modesto avviso, la truffa online dovrebbe essere considerata ipotesi aggravata del reato previsto dall’art. 640 c.p., ciò in quanto la vittima di una truffa online si trova a nostro parere sempre in una posizione di svantaggio rispetto al reo.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2902 del 26.1.2022, ha statuito che tale aggravante, nella truffa online, ricorre allorché “il venditore si pone in una posizione di netto vantaggio rispetto all’acquirente” che non potrà verificare preliminarmente gli articoli acquistati, fidandosi solo delle caratteristiche indicate sul sito.
Recita ancora la Suprema Corte che “sussiste l’aggravante della minorata difesa nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente“.
La Suprema Corte ha altresì specificato che l’aggravante della minorata difesa si configura solo quando le trattative hanno avuto inizio online, si sono poi sviluppate e infine concluse con la stessa modalità “a distanza”, dando vita a quella disparità che dà vita alla minorata difesa.
Come comportarsi in caso di truffa online.
Nel momento in cui ci si rende conto di aver subito una truffa online è molto importante procedere tempestivamente con una denuncia / querela da presentare anche direttamente sul sito web della Polizia Postale.
La denuncia può essere presentata sia per iscritto che in forma orale, presentandosi personalmente presso un Comando di Polizia.
Laddove la segnalazione del reato dovesse avvenire mediante invio del modulo online sul sito della Polizia Postale, tale segnalazione dovrà indicare in modo preciso il sito web, la mail o la piattaforma digitale dove si sta consumando o si è consumata la truffa.
Il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni personali necessarie alla formazione del fascicolo e all’acquisizione dei dati necessari, oltre a contenere la possibilità di scegliere la sede dell’Ufficio di Polizia nel quale poi comunque sarà necessario recarsi personalmente.
Questa prima fase di avvio, infatti, dovrà essere seguita dalla sottoscrizione della denuncia innanzi a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che darà alla denuncia valore legale.