16 Marzo 2021

La responsabilità del medico che non esegue i dovuti controlli

L’omessa esecuzione dei controlli necessari, determina responsabilità medica, ove si accerti che tale omissione è causa della morte del paziente.

La recente pronuncia della Cassazione

Con la recente Sentenza N. 5800/2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in punto di responsabilità medica, derivante dall’aver omesso specifici accertamenti diagnostici.
In particolare, come riportato sul quotidiano assicurativo assinews.it, il sanitario sarà ritenuto responsabile, ove sia possibile accertare che, tra la sua condotta omissiva, consistente nel mancato compimento di accertamenti necessari e l’evento morte, sussista un collegamento causale, che consenta di affermare che il primo sia causa del secondo.
Tale sentenza veniva emessa a conclusione di un processo penale, che vedeva imputati due medici, per il reato di omicidio colposo, assolti in primo grado: secondo il Tribunale non era stato dimostrato con sufficiente certezza, il nesso causale fra le condotte colpose e l’evento morte.
Si procedeva nei confronti dei sanitari perché, costoro, con la loro condotta omissiva (consistente nel non aver eseguito i dovuti accertamenti medici), avevano ritardato la diagnosi del carcinoma pancreatico che aveva colpito una loro paziente, impendendo alla stessa di ricevere le tempestive cure, che avrebbero potuto portarla a guarigione o comunque tenerla in vita per maggior tempo (fonte leggiditalia.it).

I principi di diritto statuiti nella Sentenza N. 5800/2021

La Corte di Cassazione, nel solco di un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, ribadisce quindi fermi principi di diritto.
In particolare, si afferma che, in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, “non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e anzi contribuisca col proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale laddove sussista un’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso” (Corte di Cassazione Sentenza N. 5800/2021).
Come già statuito con la famosa Sentenza Franzese (Corte di Cassazione Sezioni Unite N. 30328/2002), gli ermellini affermano che il nesso di causalità deve essere accertato non sulla base di soli coefficienti di probabilità statistica, ma mediante l’utilizzo degli strumenti di cui il giudice penale ordinariamente dispone per le valutazioni probatorie.
Tale nesso può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso, possano escludersi processi causali alternativi e si possa affermare in termini di “certezza processuale”, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l’evento lesivo (vedi tra le altre, Corte di Cassazione Sez. IV n. 38334/2002).

La responsabilità del medico: conclusioni

La Suprema Corte rileva quindi che, in campo oncologico, è fatto ormai noto che la diagnosi precoce rappresenti un fattore di assoluto rilievo, al fine di approntare terapie salvifiche (fonte leggiditalia.it).
Sulla scorta di tali considerazioni, gli ermellini statuiscono che la responsabilità medica di carattere omissivo, ben si possa configurare anche per omessa esecuzione di esami clinici specifici, richiesti dalla fattispecie.
Il sanitario sarà quindi ritenuto responsabile ove si accerti che, tra la sua condotta (omesso compimento di determinati esami) e l’evento morte, sussista un nesso di causalità: in altri termini, si deve accertare che, l’aver omesso determinati accertamenti ha condotto all’evento morte del paziente.

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