12 Luglio 2021

Infortunio in smart working: spetta il risarcimento?

Per moltissimi lavoratori, causa Covid 19, lo smart working è ormai diventato la regola. Un punto essenziale di questo nuovo contesto lavorativo è sicuramento quello della sicurezza: vediamo insieme cosa dice la legge riguardo agli infortuni occorsi in smart working e come devono comportarsi il lavoratore e il datore di lavoro, per ottenere il risarcimento dall'INAIL.

Lavoratori in smart working.

Il lavoro agile, conosciuto anche come smart working, è definito dalla Legge n. 81/2017 ( Jobs Act) come  “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilito mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luoghi di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Anche a causa dell’attuale emergenza sanitaria, stiamo assistendo sempre più ad una revisione del modello di organizzazione lavorativa tradizionale passando, da un lavoro con postazione fissa in azienda, ad una modalità di esecuzione del lavoro flessibile, per dare valore alla produttività e non alla mera presenza fisica in sede di lavoro.

L’ obiettivo dello smart working infatti, è quello di creare una flessibilità organizzativa in cui entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) sottoscrivono un accordo che garantisca le migliori condizioni per il lavoro da remoto. Dunque, lo smart working è un modo di lavorare finalizzato ad un miglior bilanciamento tra la qualità della vita e la produttività individuale del lavoratore ( si parla infatti di work – life balance).

In questo nuovo contesto lavorativo, numerosi lavoratori e datori di lavori, hanno posto agli avvocati di miOPPONGO.it la seguente domanda: il dipendente in smart working che si infortuna ha diritto all’assicurazione INAIL?

L'informativa Inail sulla sicurezza in smart working.

Per rispondere a questa domanda, occorre innanzitutto premettere che l’ INAIL ha elaborato un’ informativa ad hoc sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della Legge 22 maggio 2017 n. 81), indirizzata al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui ha illustrato i comportamenti di prevenzione richiesti al lavoratore e tutte le indicazioni che questi è tenuto ad osservare per prevenire i rischi di salute e sicurezza legati alle modalità di lavoro agile.

Si parla nello specifico di:

  1. attività lavorativa in ambienti outdoor;
  2. attività lavorativa ambienti indoor privati;
  3. utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro;
  4. requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici;
  5. rischio incendi per il lavoro agile.

Possiamo quindi dire che il dipendente che si infortuna in smart working ha diritto all’assicurazione INAIL.

La copertura INAIL dello smart working è uguale a quella del lavoratore dipendente, che segue le modalità ordinarie.

Per il dipendente che si infortuna in smart working non occorre una copertura assicurativa INAIL ad hoc.

Quando il lavoratore in smart working ha diritto all'assicurazione infortuni?

I casi in cui lo smart worker è coperto da assicurazione INAIL, anche in lavoro da remoto, sono due:

  • infortunio sul luogo di lavoro: infortunio che si verifichi nella propria casa o in altro luogo dove si svolga l’attività in smart working, preventivamente comunicato al datore di lavoro,  purché sussistano due condizioni:
    contratto di lavoro dipendente,
    infortunio occorso durante l’espletamento di funzioni di lavoro;
  • infortunio in itinere: infortunio che si verifichi durante lo spostamento verso il luogo di lavoro scelto per lo smart working. In questo secondo caso, evidentemente più delicato, la circolare Inail chiarisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro anche spostandosi purché sussistano queste condizioni:
    – il percorso deve essere quello normale di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali,
    – la scelta del luogo di lavoro deve essere dettata da esigenze connesse al lavoro stesso o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative,
    – la scelta del luogo di lavoro deve rispondere a criteri di ragionevolezza.

Quando il lavoratore in smart working non ha diritto all'assicurazione infortuni?

Cosi come accade per il lavoratore che sia fisicamente presente in sede, anche per lo smart worker ci sono alcuni casi in cui l’ INAIL non può concedere la copertura assicurativa. Ecco quali:

  • negligenza e mancato buon senso: quando il lavoratore adotti comportamenti negligenti o che non rientrino nelle normali regole di buon senso;
  • rischio elettivo: quando un infortunio sia causato da “una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessità attuata dal lavoratore”, cioè nel caso in cui il lavoratore abbia volontariamente adottato un comportamento scorretto non dipendente da cause di forza maggiore, causandosi l’infortunio.

Cosa deve fare il lavoratore che ha subito l'infortunio in smart working?

Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare l’infortunio al datore di lavoro.

Il dipendente quindi è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio  che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro ( anche dirigente o preposto).

 

Consigliamo al lavoratore di segnalare l'infortunio per iscritto, così da avere una prova documentale nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni.

Il lavoratore che non adempie a tale obbligo, perde il diritto all’indenntià economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro  ne ha avuto conoscenza. (fonte “Guida Pratica Lavoro” a cura di G. Bonati e P. Gremigni)

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio di un suo dipendente in smart working?

Al datore di lavoro spetta la denuncia dell’infortunio all’Inail, che è obbligatoria  per chiedere la copertura assicurativa per il dipendente in smart working.

Il datore di lavoro quindi, deve presentare la denuncia ordinaria secondo le regole dell’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965, come avviene per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro.

Spetta poi solo all’ INAIL valutare se l’infortunio denunciato rientri o meno nella copertura assicurativa: per questo non è richiesto il parere del datore di lavoro, che può solo limitarsi a segnalare elementi e dettagli che abbiano qualche rilevanza e possano facilitare la valutazione dell’ente.

Infine, si rappresenta che a far data dal 3 febbraio 2021, è possibile  denunciare un infortunio tramite i servizi online INAIL,  anche per chi lavora in smart working.

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