10 Maggio 2021

Incidente stradale: il risarcimento del danno da fermo tecnico

In seguito ad un incidente stradale, al danneggiato può essere risarcito anche il danno da fermo tecnico. Vediamo insieme che cos’è e quando spetta.

Cos'è il danno da fermo tecnico.

Il danno da fermo tecnico è il pregiudizio economico subito dal proprietario di un veicolo incidentato, derivante dalla mancata utilizzazione dell’auto nel periodo necessario alle riparazioni.
Trattasi quindi, di un danno ulteriore che si aggiunge a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo.
Tale danno può configurarsi sia come lucro cessante che come danno emergente.
Tale tipologia di danno assumerà le caratteristiche del lucro cessante, se il mancato utilizzo del veicolo comporta un pregiudizio patrimoniale del proprietario, ad esempio nel caso di impossibilità a svolgere il proprio lavoro per la mancata fruizione del veicolo. Assumerà invece le peculiarità del danno emergente, se l’indisponibilità del veicolo costringe il proprietario ad affrontare spese di denaro. Si pensi ad esempio ai costi di noleggio di un’altra auto, ai costi di trasporto, ecc. ( “Prontuario di infortunistica stradale” a cura di Maurizio De Giorgi).

Quando spetta il risarcimento del danno da fermo tecnico.

La risposta a tale quesito è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. In passato si riteneva che il danno da fermo tecnico potesse essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo lasso di tempo, anche a prescindere dall’uso cui esso era destinato. Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sull’assunto per cui il proprietario di un veicolo, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica relativa alla tassa di circolazione, al premio assicurativo, al deprezzamento del veicolo (tra le altre vedi, Cassazione Civile n. 22687/2013).
Secondo un diverso e più recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi conseguenza automatica dell’incidente. Pertanto, esso può essere risarcito solo in presenza di specifica prova non solo del fatto che l’auto non potesse essere utilizzata, ma anche del fatto che il proprietario avesse reale necessità di servirsene. Interessante è la recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 5447/2020 la quale testualmente stabilisce “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, me deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”.

Ai fini del risarcimento del danno da fermo tecnico, il danneggiato dovrà fornire la prova del danno subito.

In conclusione

Per ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico derivante dalla sosta forzata del veicolo a causa di un incidente stradale, è fondamentale conservare tutta la documentazione che attesti di aver sostenuto delle spese a causa del mancato utilizzo dell’auto. In assenza di prova circa l’effettiva perdita subita, il danneggiato non potrà essere adeguatamente risarcito.

Potrebbe interessarti anche

Il risarcimento danni nei sinistri stradali

In seguito ad un incidente stradale, il risarcimento dei danni subiti può essere chiesto alla propria Compagnia assicuratrice...

Tamponamento a catena: chi paga i danni?

Regole da applicare in caso di tamponamento a catena: come va ripartita la responsabilità tra i conducenti e chi è tenuto a pagare i danni?

    CONTATTACI

    Compila il form sottostante descrivendo il tuo problema o quesito. Il nostro team ti risponderà entro 3 giorni lavorativi fornendoti la soluzione più opportuna. Il servizio è gratuito e senza impegno.

    ! La tua privacy è la nostra priorità. I tuoi dati verranno comunicati esclusivamente al legale che ti fornirà la consulenza richiesta.