26 Maggio 2021

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata

La vacanza dovrebbe essere un periodo di serenità, svago e piacere per il viaggiatore. Tuttavia in alcuni casi potrebbe svolgersi in maniera diversa. Vediamo insieme come comportarsi in caso di vacanza rovinata.

Il danno da vacanza rovinata.

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio del turista derivante dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere e svago, senza soffrire il disagio psicofisico derivante dalla mancata realizzazione del programma previsto. 

Pensiamo ad esempio ad una vacanza prenotata in un villaggio turistico che, per svariati motivi (es. servizi scadenti, posto diverso da quello prospettato) risulta essere differente da quanto riportato nel pacchetto turistico.

Il danno da vacanza rovinata quindi, consiste nella “perdita di un’occasione di relax”.

L’art. 47 del Codice del Turismo infatti, definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento del tour operator non sia di scarsa importanza.

La vacanza dunque, deve svolgersi esattamente come descritta nella fase di prenotazione e acquisto del pacchetto turistico. Ogni modificazione in senso peggiorativo, può dare diritto al risarcimento del danno.

Quando si ha diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Affinchè il viaggiatore possa aver diritto al risarcimento, è necessario che il danno si sia verificato a causa dell’inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione contenuta nel pacchetto turistico.

Più specificamente, è necessario che:

  1.  il tour operator sia stato inadempiente o abbia eseguito in maniera inesatta le prestazioni contenute nel pacchetto turistico, cagionando così un danno al turista;
  2.  l’inadempimento non sia stato di scarsa importanza: solo se l’inadempimento non è di scarsa importanza, l’organizzatore risponde del c.d. emotional distress subito dal viaggiatore, vale a dire un disagio tale che la vacanza causi addirittura stress e stanchezza.

Al verificarsi di entrambi i presupposti sopra indicati, il turista avrà diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata nelle due voci di:

  • danno patrimoniale.

Tale voce di danno corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il turista non abbia potuto godere a pieno della vacanz, in quanto rovinata da disguidi vari;

  • danno morale.

Tale voce di danno invece, è determinata dallo stress e dalla delusione derivante dal  disservizio e del mancato godimento della vacanza.

I Giudici dei vari Tribunali italiani si sono pronunciati più volte sul danno da vacanza rovinata. Analizziamo insieme qualche caso concreto.

False aspettative generate da depliant pubblicitari.

I Giudici di merito hanno precisato che il danno da vacanza rovinata si realizza allorché, a fronte dell’inadempimento e della cattiva esecuzione del contratto da parte dell’organizzatore e del venditore di un viaggio “tutto compreso”, non si raggiunga quel fine di piacere e di svago che spinge il consumatore ad acquistare il pacchetto turistico. Infatti, “nel momento in cui la vacanza non corrisponde alle aspettative del turista, ingenerate dai depliant pubblicitari, dal contratto e dagli opuscoli informativi, si lede l’interesse a godere della vacanza come occasione di benessere psicofisico. Siffatto danno rientra tra i danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale” ( Tribunale di Potenza, Sentenza del 26/04/2012).

Cancellazione del volo di rientro e ritardo sull'arrivo.

La cancellazione del volo di rientro ed il conseguente ritardo di circa dodici ore sull’orario d’arrivo previsto, non possono aver annullato o limitato il godimento del periodo di vacanza già effettuato, anche in mancanza di qualunque prova in ordine al pregiudizio morale concretamente sofferto per il prolungamento del soggiorno. Ne consegue che, in siffatte circostanze, non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per vacanza rovinata avanzata dall’attore” ( Tribunale di Roma, Sentenza del 23/05/2011).

Bagaglio smarrito e viaggio di nozze.

“Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, da considerarsi ancora più grave qualora si tratti di viaggio di nozze e, quindi, di occasione assolutamente irripetibile” (Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza del 14.4.2014).

Come ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Qualora durante la vacanza il turista accerti che i servizi promessi manchino o siano diversi da quelli acquistati con il pacchetto turistico, è tenuto ad avvisare immediatamente il tour operator, affinché vi ponga rimedio.

Se ciò non dovesse verificarsi, il viaggiatore avrà diritto al risarcimento del danno subito.

Quindi entro 10 giorni dal rientro dalle vacanze dovrà inviare un reclamo formale all’organizzatore, con espressa richiesta di risarcimento dei danni subiti. Tale reclamo potrà essere trasmesso mediante fax, raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata, cosi da averne prova scritta. A tal proposito, consigliamo di allegare al reclamo anche le prove volte a dimostrare quanto lamentato come ad esempio foto, video, scontrini, brochure illustrative e lo stesso contratto di vendita del pacchetto vacanza.

In caso di mancato o negativo riscontro al reclamo, occorrerà agire per via giudiziale nei confronti dell’ organizzatore.

Ai sensi dell'art. 46 del Codice del Turismo il risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in 3 anni, ovvero nel diverso termine previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto acquistato.

Qualora si accerti che i servizi offerti siano difformi da quelli promessi e acquistati nel pacchetto turistico, consigliamo di contattare quanto prima un avvocato al fine di agire tempestivamente ed ottenere il giusto risarcimento del danno patito.

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