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Infortunio causato da oggetti sulla spiaggia.
Innanzitutto va detto che la spiaggia deve essere pulita, senza oggetti che potrebbero ferire i bagnanti.
L’obbligo di pulizia e la messa in sicurezza della spiaggia sono a carico del gestore che ne detiene la concessione, o del Comune per le parti di spiaggia libere.
Qualora i soggetti in questione non adempiano alla propria obbligazione di tenere pulita la spiaggia e, a causa di ciò, si verifichi un incidente, l’infortunato potrà agire nei loro confronti e chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. L’art. 2043 c.c. infatti, dispone testualmente che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Facciamo un esempio pratico.
Se Tizio riporta una ferita a causa di un pezzo di vetro presente sulla spiaggia, potrà agire contro il responsabile (gestore dello stabilimento balneare o Comune, a seconda dei casi) in quanto la mancata rimozione dei rifiuti costituisce comportamento colposo di quest’ultimo che ha omesso di mettere in sicurezza la spiaggia, causando così un danno a Tizio.
Infortunio causato da oggetti "volanti".
Può capitare che un ombrellone o un lettino “volino” a causa del vento e finiscano per colpire i bagnanti.
In questo caso il responsabile ne risponderà ai sensi dell’art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
Il gestore dello stabilimento balneare quindi, ha l’obbligo di risarcire il bagnante ferito da ombrelloni, lettini o altri oggetti fatti volare da una raffica di vento, in quanto responsabile delle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito e cioè il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile (si pensi ad esempio ad una tromba d’aria improvvisa).
Infortunio per assenza del bagnino.
La predisposizione di un idoneo servizio di salvataggio è fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti.
In caso di spiaggia affidata in concessione (la c.d. spiaggia privata) tale obbligo grava in capo al gestore dello stabilimento balneare. In caso di spiaggia libera invece, tale dovere incombe sul Comune competente che, qualora non disponga delle risorse economiche sufficienti per l’attivazione di tale servizio, è tenuto a pubblicare, tramite cartelli ben visibili siti sulla spiaggia, la mancanza del servizio di salvataggio.
Il bagnino quindi deve sorvegliare i bagnanti e non allontanarsi mai dalla postazione di servizio, tranne che, ovviamente, nel caso in cui gli stessi si trovino in situazioni di pericolo o necessità. In caso contrario, potrà essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa così come previsto dal Codice della navigazione.
Laddove l’allontanamento provochi un ritardo nei soccorsi di una vittima da annegamento, allora, in capo al bagnino, si potrebbe configurare una responsabilità penale.
Qualora i bagnanti abbiano riportato conseguenze dannose a causa dell’assenza del bagnino, per ottenere il risarcimento del danno, dovranno agire nei confronti di quest’ultimo e del gestore dello stabilimento o del Comune competente.
Infortunio causato dal pavimento bagnato.
Il bagnante che subisce un infortunio a causa del pavimento bagnato, non ha diritto al risarcimento dei danni patiti se il gestore dello stabilimento balneare dimostra che l’ incidente è stato causato da una condotta disattenta del vacanziere. Si pensi ad esempio al caso in cui l’infortunio si sia verificato nelle zone accanto alle docce, che per la vicinanza all’acqua, sono di per sè scivolose e quindi richiedono massima cautela da parte dell’utente.
Si ha diritto al risarcimento invece, se l’incidente è avvenuto per la presenza di un liquido non scivoloso diverso dall’acqua, non prevedebile dal bagnante né tantomeno segnalato dal gestore.
Infortunio causato da altri bagnanti.
Anche gli stessi bagnanti non sono esenti da responsabilità e devono prestare massima attenzione a non “rovinare” le vacanze altrui, pena il risarcimento dei danni subiti dall’infortunato.
Infortunio in spiaggia: come farsi risarcire?
Vediamo insieme i passaggi da seguire per ottenere il risarcimento danni da infortunio sulla spiaggia:
- Annotarsi i nomi e i recapiti delle persone presenti al momento dell’infortunio, così da poter avere dei testimoni che hanno assistito all’incidente.
- Fotografare e/o riprendere il luogo dell’incidente e, soprattutto, dell’oggetto che ha causato l’infortunio.
- Recarsi, se necessario, al Pronto soccorso così da avere della documentazione medica che attesti l’incidente subito e la gravità dello stesso.
- Denunciare il prima possibile l’incidente al gestore dello stabilimento balneare o al Comune responsabile (in caso di spiaggia libera).
Fatto ciò, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, l’infortunato, senza l’obbligatoria assistenza di un avvocato, dovrà inviare al responsabile la richiesta di risarcimento integrale dei danni subiti.
Qualora tale richiesta non sortisca alcun effetto, occorrerà rivolgersi ad un avvocato di fiducia e agire giudizialmente contro il responsabile per ottenere il completo ristoro di tutti i danni subiti e di ogni spesa sostenuta o da sostenere a causa dell’incidente.