3 Maggio 2021

Il risarcimento danni nei sinistri stradali

In seguito ad un incidente stradale, il risarcimento dei danni subiti può essere chiesto alla propria Compagnia assicuratrice (c.d. indennizzo diretto), oppure all’ Assicurazione del danneggiante. In quest’ultimo caso, occorre avviare la c.d. procedura ordinaria di risarcimento dei danni: vediamo insieme tutti i passaggi da seguire.

La denuncia di sinistro all’ Assicurazione.

La prima cosa da fare a seguito di un sinistro stradale è denunciare il medesimo alla propria Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 1913 c.c. infatti, “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.

La denuncia alla propria Assicurazione, da farsi entro 3 giorni, è fondamentale per evitare eventuali contestazioni che possano compromettere il diritto al risarcimento dei danni subiti.

La denuncia del sinistro consiste nella descrizione dettagliata del fatto accaduto, indicando i soggetti e i veicoli coinvolti, nonché eventuali testimoni e Autorità intervenute.
La denuncia deve essere inoltrata secondo le modalità previste dalla propria Assicurazione e rinvenibili nel contratto. In caso di dubbio sulle modalità, consigliamo di fare una telefonata all’Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

La richiesta di risarcimento dei danni.

Dopo aver effettuato la denuncia all’ Assicurazione, occorre procedere con la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente.
Ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, e dunque di colui che è ritenuto responsabile del sinistro. Pertanto, la relativa richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta nei confronti di tale Assicurazione.
Tale richiesta, da trasmettere a mezzo raccomandata a/r oppure Posta Elettronica Certificata, dovrà contenere:

  • descrizione dei soggetti e dei veicoli coinvolti ( con l’indicazione delle relative Assicurazioni);
  • descrizione dettagliata della dinamica del sinistro e dei danni e/o lesioni che ne sono derivati;
  • indicazione di eventuali testimoni;
  • indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
  • indicazione del luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere visionate dal perito che dovrà accertare l’entità del danno.

In caso di lesioni personali o addirittura di sinistro mortale con decesso del conducente o di altri soggetti, sarà necessario indicare:

  • età, attività e reddito del danneggiato;
  • lesioni subite (allegare tutti i certificati medici);
  • dichiarazione ex art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private ( e dunque la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie);
  • attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima;
  • spese mediche sostenute (scontrini, fatture, ecc.).

La proposta di risarcimento dei danni.

A questo punto, l’ Assicurazione incaricherà un proprio perito per accertare e valutare l’entità dei danni da risarcire e, successivamente, invierà al danneggiato una comunicazione con la quale proporrà un’offerta di risarcimento del danno, oppure comunicherà i motivi per cui non intende formulare l’offerta.

L’ Assicurazione deve rispondere alla richiesta di risarcimento entro i seguenti termini:

  • 90 giorni in caso di lesioni personali;
  • 60 giorni in caso di danni a veicolo e/o cose;
  • 30 giorni in caso di danni a veicolo e/o cose qualora vi sia il modulo C.A.I. ( di contestazione amichevole di incidente ex C.I.D.) di denuncia del sinistro, compilato e sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli coinvolti.

Ricevuta la risposta dall’ Assicurazione, il danneggiato potrà:

  • Accettare l’offerta e, in tal caso, l’ Assicurazione invierà la somma proposta a chiusura della procedura di risarcimento, entro 15 giorni dall’accettazione; oppure
  • Rifiutare l’offerta e, anche in questo caso, l’ Assicurazione provvederà ad inviare entro 15 giorni la somma proposta, che verrà accettata a titolo di acconto su quella maggiore a cui il danneggiato ritiene di avere diritto.

L'azione civile per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui il danneggiato dovesse ritenere riduttiva l’offerta ricevuta, oppure non dovesse ricevere alcun riscontro da parte dell’ Assicurazione dovrà rivolgersi, con l’assistenza di un avvocato di fiducia, all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La causa civile dovrà essere obbligatoriamente preceduta dalla negoziazione assistita. Trattasi di uno strumento alternativo al processo, tramite cui le parti in lite, obbligatoriamente assistite dai propri difensori, tentano di trovare un accordo bonario della vertenza tra esse insorta.

A chi rivolgersi per la richiesta di risarcimento danni.

La richiesta di risarcimento può essere presentata direttamente dal danneggiato che seguirà di persona l’intero iter procedurale, oppure tramite un legale di fiducia.
Poichè le Compagnie assicurative tendono a sottovalutare l’entità dei danni subiti, ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato sin dalle prime fasi di gestione del sinistro, al fine di ottenere il giusto risarcimento. Ricordiamo infine, che le spese legali verranno rimborsate direttamente dalla Compagnia assicurativa.

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