3 Giugno 2021

Il risarcimento danni da incidente con auto estera

Analizziamo la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro, avvenuto in Italia, con un veicolo straniero.

La denuncia del sinistro.

La prima cosa da fare a seguito di un sinistro stradale, anche se con un veicolo straniero, è denunciare il medesimo alla propria Assicurazione. Ai sensi dell’art. 1913 c.c. infatti, “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza“. La denuncia del sinistro consiste nella descrizione dettagliata del fatto accaduto, indicando i soggetti e i veicoli coinvolti, nonché eventuali testimoni e Autorità intervenute.
La denuncia deve essere inoltrata secondo le modalità previste dalla propria Assicurazione e rinvenibili nel contratto.

La richiesta di risarcimento danni all'U.C.I.

Il danneggiato nel sinistro che ha visto coinvolto il veicolo straniero identificato, per ottenere il ristoro dei danni subiti, deve inviare la propria richiesta risarcitoria all’ Ufficio Centrale Italiano (più conosciuto semplicemente come U.C.I) che si occupa della gestione degli incidenti in queste situazioni. La richiesta deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire all’U.C.I. di individuare il veicolo straniero e procedere con la liquidazione del danno.

A tal fine, lo stesso Ente ha predisposto sul proprio sito internet un modello che può essere scaricato, compilato e inviato dal danneggiato.

Qualora non si volesse utilizzare il formulario messo a disposizione dall’Ente, il danneggiato, anche senza l’assistenza di un avvocato, può redigere personalmente la suddetta richiesta indicando i seguenti dati:  

  1. luogo, data e ora in cui l’incidente è avvenuto;
  2. dinamica del sinistro: descrizione quanto più possibile dettagliata dell’incidente;
  3. generalità e indirizzo del proprietario del veicolo estero che ha causato l’incidente;
  4. generalità e indirizzo del conducente del veicolo estero (nel caso in cui sia diverso dal proprietario);
  5. dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca e modello), in particolare la nazionalità del veicolo estero;
  6. denominazione delle Compagnie assicurative dei due mezzi coinvolti;
  7. Autorità di pubblica sicurezza eventualmente intervenute in seguito al sinistro;
  8. entità del danno materiale subito dal veicolo nonché luogo e giorno in cui lo stesso è disponibile per l’eventuale perizia;
  9. entità delle lesioni e documentazione medica attestante l’avvenuta guarigione, in caso di danni alla persona.

Inoltre, occorre allegare anche una copia del modulo di constatazione amichevole, se sottoscritto dalle parti, e della Carta Verde (cioè il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in uno Stato Estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA obbligatoria nel Paese visitato), se è nella disponibilità del richiedente.

Infine, la richiesta risarcitoria deve essere inviata e mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certifica (PEC) all’ U.C.I.

La procedura di risarcimento dei danni.

Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’U.C.I. comunica al danneggiato i recapiti della società italiana gestionaria del sinistro per il prosieguo della procedura risarcitoria.

Tale società, effettuate le dovute verifiche, provvede a nominare eventuali periti e a trattare stragiudizialmente il sinistro sino alla formulazione dell’offerta risarcitoria.

Entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione infatti, la società incaricata è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta risarcitoria,oppure
  • comunicare al danneggiato le ragioni per cui non intende risarcire i danni subiti.

A questo punto il danneggiato può:

  • accettare l’offerta: l’Assicurazione invia la somma proposta a chiusura della procedura di risarcimento, entro 15 giorni dall’accettazione; oppure
  • rifiutare l’offerta: l’Assicurazione invia comunque entro 15 giorni la somma proposta, che verrà accettata a titolo di acconto su quella maggiore a cui il danneggiato ritiene di avere diritto.

L'azione civile per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui il danneggiato dovesse ritenere riduttiva l’offerta ricevuta, oppure non dovesse ricevere alcun riscontro da parte dell’Assicurazione deve rivolgersi, con l’assistenza di un avvocato di fiducia, all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La causa civile deve essere obbligatoriamente preceduta dalla negoziazione assistita. Trattasi di uno strumento alternativo al processo, tramite cui le parti in lite, obbligatoriamente assistite dai propri difensori, tentano di trovare un accordo bonario della vertenza tra esse insorta.

Ricordiamo infine che, se la compagnia incaricata della gestione del sinistro accerta che il veicolo straniero non è assicurato o che la polizza non è operativa, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della Strada per ottenere quanto dovuto.

    CONTATTACI

    Compila il form sottostante descrivendo il tuo problema o quesito. Il nostro team ti risponderà entro 3 giorni lavorativi fornendoti la soluzione più opportuna. Il servizio è gratuito e senza impegno.

    ! La tua privacy è la nostra priorità. I tuoi dati verranno comunicati esclusivamente al legale che ti fornirà la consulenza richiesta.