
Cos'è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada (introdotto con la Legge n. 990/1969, oggi abrogata e sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private) è un fondo che garantisce il risarcimento dei danni in caso di sinistro provocato da veicoli non coperti da polizza assicurativa, oppure che non è stato possibile identificare.
Si tratta quindi di un vero e proprio fondo contro i “pirati della strada” gestito dalla Consap ( Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che opera sull’intero territorio nazionale attraverso le c.d. Imprese Designate. Tali Imprese sono delle Compagnie assicuratrici, che gestiscono la procedura di risarcimento come se il veicolo non assicurato o non identificato che ha causato il danno, fosse assicurato presso di loro.
Quando interviene il Fondo per le Vittime della Strada.
Il Fondo interviene quando il sinistro è cagionato da:
- veicolo non identificato: dunque non si può identificare con certezza il veicolo che ha cagionato il sinistro;
- veicolo non assicurato: l’autore del sinistro viene identificato ma la sua auto non è coperta da polizza assicurativa;
- veicolo assicurato presso un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, che pertanto si trova in condizione di non poter far fronte al risarcimento di un suo assicurato;
- veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario: quando il proprietario dell’auto che ha cagionato il sinistro dimostra che qualcun altro ha utilizzato il veicolo senza il suo consenso;
- veicolo estero con targa non corrispondente, o non più corrispondente, allo stesso veicolo;
- veicolo estero spedito nel territorio italiano da un altro Stato Europeo, nei primi 30 giorni dall’arrivo in Italia.
Come chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il danneggiato, dopo aver denunciato il sinistro alla propria assicurazione, dovrà formulare a mezzo raccomandata a/r la propria richiesta di risarcimento danni all’Impresa Designata, che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto l’incidente. L’elenco delle Imprese Designate è reperibile sul sito della Consap.
La suddetta richiesta dovrà essere trasmessa anche alla Consap, nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Inoltre, l’istanza di risarcimento dovrà essere corredata di tutta la documentazione attestante i danni lamentati (certificazioni mediche, fatture, scontrini fiscali, ecc…).
A questo punto, l’Impresa Designata verificherà che il sinistro rientri tra quelli che il Fondo può prendere in carico, e avvierà la procedura di risarcimento.
Nei successivi 60 giorni, la Compagnia assicuratrice designata sarà obbligata a:
- formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, oppure
- comunicare al danneggiato i motivi per cui ritiene di non formulare alcuna offerta.
Decorsi i termini di cui sopra, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo sull’entità del risarcimento, il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti dell’ Impresa Designata dal Fondo di Garanzia ed esercitare, con l’assistenza dei nostri avvocati, l’azione civile per il risarcimento dei danni.
Oggetto del risarcimento.
La tipologia dei danni risarcibili dal Fondo Vittime della Strada varia a seconda dell’ipotesi di sinistro, ovvero:
- in caso di veicolo non identificato il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona nonché, in caso di danni gravi a quest’ultima, anche per i danni alle cose per l’importo eccedente Euro 500,00 (franchigia);
- in caso di veicolo non assicurato il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che alle cose;
- in caso di veicolo assicurato presso un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per quelli alle cose;
- in caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la loro volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona, sia per i danni alle cose;
- in caso di veicolo estero con targa non / non più corrispondente e di veicolo estero spedito in Italia da un altro Stato dell’UE, il risarcimento è dovuto sia per i danni alle persone che alle cose.