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I destinatari della tutela.
Con l’entrata in vigore del Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, l’Unione Europea ha regolamentato il fenomeno dei voli cancellati/ritardati e del negato imbarco (cosiddetto overbooking) creando una disciplina ad hoc volta a tutelare i diritti del passeggero.
I diritti e le tutele di cui al citato Regolamento comunitario si applicano solo a chi:
- è in possesso di un biglietto o di una prenotazione confermata;
- si presenti al check in nei tempi e nei modi indicati nel contratto di trasporto ( o, se non presenti, entro e non oltre 45 minuti dalla partenza),
per voli di linea, charter o low cost, in partenza da un aeroporto situato in:
- un Paese dell’Unione Europea (es. Napoli Capodichino); o
- un Paese non comunitario (es. Citta del Messico), ma con destinazione presso un aeroporto comunitario, solo se la compagnia aerea sia comunitaria e non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Pertanto, la disciplina in discorso che andremo ad analizzare non si applica invece:
- ai voli di partenza da un Paese non comunitario con destinazione presso un Paese dell’UE effettuati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso è riconosciuta la tutela prevista dalla legislazione locale e dalle norme previste nel contratto di trasporto;
- a chiunque viaggi gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico;
- a chi venga negato l’imbarco in caso di documenti di viaggio non validi o per motivi di salute/sicurezza.
Tutele e diritti del passeggero del volo aereo.
Come sopra detto, il citato Regolamento ha introdotto regole precise per tutelare i passeggeri in caso di:
- overbooking;
- cancellazione del volo;
- prolungato ritardo del volo aereo.
Analizziamole insieme.
1) Overbooking
Il negato imbarco, detto anche overbooking, si verifica quando vi è per uno stesso volo un numero di prenotazioni in eccesso rispetto ai posti disponibili.
In tal caso la compagnia aerea deve fare un previo appello per verificare se vi siano tra i passeggeri dei volontari disposti a cedere il proprio posto, in cambio di benefici da concordare tra il passeggero e la compagnia stessa.
In questa ipotesi, i volontari hanno diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo. L’art. 8 del Regolamento infatti, riconosce ai passeggeri volontari la seguente scelta:
- il rimborso entro 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio inziale del passeggero, nonché, se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza inziale, non appena possibile;
- l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
- l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per garantire l’imbarco dei restanti passeggeri in possesso di una valida prenotazione, la compagnia aerea può negare l’imbarco ai passeggeri non consenzienti. A tali viaggiatori spetta una compensazione pecuniaria, a norma dell’art. 7 del Regolamento, così quantificata:
- Euro 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
- Euro 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- Euro 600,00 per le tratte aeree che non rientrano tra le precedenti.
La suddetta compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se la compagnia ha offerto ai viaggiatori la possibilità di raggiungere la destinazione finale, imbarcandosi su di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi determinati limiti stabili dal Regolamento stesso.
Inoltre, ai passeggeri non consenzienti è riconosciuto il diritto al rimborso o al volo alternativo di cui al citato art. 8 (vedi sopra), nonché il diritto di assistenza ai sensi dell’ art. 9 del Regolamento, che riconosce gratuitamente ai viaggiatori:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa del volo successivo,
- sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
- trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
Infine, i passeggeri hanno diritto ad effettuare, sempre a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.
2) Cancellazione del volo.
La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
In questa ipotesi ai passeggeri è riconosciuto:
- il diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo di cui all’ art. 8 del Regolamento (vedi sopra);
- il diritto a titolo gratuito ad avere pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa nonché, ad effettuare, sempre a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.
Nel caso in cui i passeggeri abbiamo scelto per il volo alternativo il cui orario di partenza è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, è riconosciuta anche la sistemazione in albergo nonché il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
Infine, ai viaggiatori del volo cancellato spetta la compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario (vedi sopra).
Tuttavia, la compagnia aerea è esonerata dalla citata compensazione quando i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo:
- almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato offerto loro di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
- meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’ orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Inoltre, la compagnia aerea non è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria ai sensi del citato art. 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute comunque evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
3) Ritardo prolungato del volo aereo.
L’art. 6 del Regolamento comunitario dispone che qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto
- di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 chilometri; o
- di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; o
- di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti,
ai viaggiatori è riconosciuto:
- il diritto a titolo gratuito a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
- il diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica; e
- quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, il diritto alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione; e
- quando il ritardo è di almeno 5 ore, il diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo.
Cosa fare se vengono violati i diritti del passeggero?
Nel caso in cui il passeggero ritenga che la compagnia aerea abbia omesso di riconoscere, anche solo parzialmente, i diritti sopra descritti, può procedere nel seguente modo:
- Contattare direttamente la compagnia per ottenere il rispetto dei propri diritti.
Consigliamo di inviare sempre una raccomandata con ricevuta di ritorno o una Pec o un fax, così da avere traccia scritta delle richieste avanzate.
- Agire per vie legali con l’assistenza di un avvocato, in caso di rifiuto da parte della compagnia delle richieste avanzate o di mancata risposta entro 6 settimane dall’invio del reclamo.
Cosa fare per ottenere il risarcimento dei danni?
Qualora il passeggero a causa del negato imbarco o del ritardo/cancellazione del volo aereo ritenga di aver subito ulteriori danni, ha diritto a chiederne il risarcimento alla compagnia aerea entro 2 anni dal giorno di arrivo (previsto) a destinazione. Ciò è possibile solo se i danni patiti sono conseguenza immediata e diretta della cancellazione/ritardo del volo o negato imbarco e nei limiti stabiliti dalla legge. Qualora la richiesta formulata in via bonaria non dovesse avere esito positivo il passeggero, con l’assistenza di un avvocato, potrà agire nei confronti della compagnia ed ottenere quanto ad esso spettante.