29 Luglio 2021

Furto in albergo: chi paga i danni?

A volte una vacanza può trasformarsi in un incubo quando si scopre di aver subito un furto in albergo. Cosa fare in questi casi? Al cliente spetta un risarcimento danni? Vediamo insieme cosa dice la legge.

Furto in albergo: il cliente va risarcito.

Secondo l’art. 1783 c.c. “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.

Quindi se in camera o in qualunque altra parte dell’hotel si trovano cartelli del tipo “La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze” è bene sapere che tali comunicazioni non hanno alcun valore legale.

 

Sono nulli i patti o le dichiarazioni volte ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell’albergatore.

Possiamo quindi dire che in caso di furto in albergo il cliente ha diritto al risarcimento dei danni.

Tuttavia, l’entità di tale risarcimento dipende dal grado di responsabilità dell’albergatore. Questi infatti, risponde diversamente a seconda che la cosa danneggiata, distrutta o sottratta sia stata solamente portata in albergo o concretamente consegnata in deposito allo stesso, all’interno dell’albergo.

 Ma vediamo di approfondire la questione.

Responsabilità limitata dell'albergatore per furto.

Come sopra detto, la legge prevede la responsabilità dell’albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo.

Ma cosa s’intende per “cose portate in albergo” ?

Con tale espressione si fa riferimento a quelle cose che:

  • si trovano in albergo durante il periodo in cui il cliente dispone della camera. A tal proposito va detto che sono da considerare “in albergo” le cose lasciate non solo in camera o nella hall dell’albergo, ma anche nei locali accessori come magazzini, giardini, parchi, piscine;
  • sono prese in custodia dall’albergatore o dal personale dell’hotel durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone della camera;
  • sono prese in custodia dall’albergatore o dal personale dell’hotel, sia fuori che dentro l’albergo, durante un periodo di tempo precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio (ad esempio il bagaglio lasciato dal cliente dopo il check out e prelevato prima di ripartire).

In tutte queste ipotesi la responsabilità dell’albergatore per furto è limitata.

L’albergatore quindi è tenuto a risarcire il danno di quanto deteriorato, distrutto o smarrito, fino a 100 volte la tariffa giornaliera della camera d’albergo.

Facciamo un esempio: se il prezzo pagato per alloggiare un giorno nell’albergo è di Euro 70,00, l’albergatore potrà rispondere fino ad un massimo di  Euro 7.000,00 (70 per 100).

La responsabilità illimitata dell'albergatore per furto.

L’albergatore risponderà invece illimitatamente quando:

  • il cliente ha affidato al direttore o al personale dell’albergo oggetti affinché  fossero custoditi. In questi casi è importante fornire al personale della reception una descrizione dettaglia dell’oggetto che si sta consegnando e farsi rilasciare la relativa ricevuta di deposito. Ad esempio, se si lascia un portafogli è opportuno specificare per iscritto quanti soldi sono contenuti in esso, altrimenti sarà più difficile ottenere il risarcimento;
  • ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare e cioè le carte valori, il denaro contante e gli oggetti di valore (art. 1784 c.c.). Egli può rifiutare di prendere in custodia soltanto cose pericolose, ovvero cose dal valore eccessivo o di natura ingombrante.
Nessun limite al risarcimento del cliente per le cose consegnate all’albergatore o che questi ha rifiutato di ricevere, pur avendone l’obbligo.

Quando l'albergatore non è responsabile per il furto.

Tuttavia l’albergatore non è sempre tenuto a risarcire i danni al cliente.

La legge infatti, prevede 3 ipotesi tassative per cui l’albergatore non è responsabile per il furto verificatosi.

In particolare l’albergatore è esonerato da responsabilità se dimostra che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

  1. a colpa del cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita (deve comunque sussistere un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la colpa del cliente);
  2. a forza maggiore, ad un fatto che non può fronteggiarsi neppure con la più accurata diligenza in considerazione della sua imprevedibilità. Deve trattarsi di un evento esterno (es: terremoto, alluvioni, rapina a mano armata, ecc.);
  3. alla natura della cosa cioè alle sue qualità estrinseche (si tratta di vizi ignoti all’albergatore e ricollegabili a situazioni del tutto estranee all’attività alberghiera).

Furto in albergo: cosa fare?

Il cliente che ha subito un furto in albergo, per ottenere il risarcimento, deve denunciare immediatamente per iscritto l’evento all’albergatore e alla polizia.

In caso di vacanza organizzata consigliamo di inoltrare la denuncia anche all’agenzia viaggi o al tour operator (sul punto leggi, Il risarcimento del danno da vacanza rovinata).

Ai soggetti responsabili andrà poi invitata formale richiesta di risarcimento danni, allegando tutta la documentazione che provi il danno subito. Se nonostante la richiesta il cliente non dovesse ricevere alcun risarcimento, occorrerà agire giudizialmente, con l’assistenza di un avvocato di fiducia, per far valere i propri diritti.

La disciplina appena descritta si applica anche per i furti in bed & breakfast, affittacamere e stabilimenti balneari.

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