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Oggigiorno qualsiasi utente del web può manifestare e condividere la propria opinione circa un servizio di cui ha usufruito, lasciando una recensione sul profilo dell’azienda.
La possibilità di lasciare tali recensioni on line ha fatto si che, per chi svolge un’attività rivolta al pubblico, sia di fondamentale importanza ottenere delle recensioni positive: chi legge infatti, sarà invogliato a servirsi presso l’azienda con il maggior numero di clienti soddisfatti.
Allo stesso modo, è evidente lo svantaggio che deriva al professionista dalle recensioni sfavorevoli: queste ultime potrebbero facilmente condizionare in negativo la scelta dell’utente e dirottarlo verso altri esercenti. Quindi,
Come tutelarsi dalle recensioni negative?
Anzitutto va detto che nel nostro ordinamento vige la regola del rispetto del diritto di critica: chiunque ha il diritto e la libertà di lasciare una recensione, seppur negativa, sul profilo di un qualsiasi esercente cui si sia rivolto. Quest’ultimo infatti, svolgendo un’attività rivolta al pubblico, accetta il rischio di esporsi a commenti ed opinioni negative sulla propria attività.
È pur vero che i commenti con i quali si esprime la propria insoddisfazione circa il servizio o il trattamento ricevuto, devono sempre essere rispettosi nei confronti dell’esercente (il linguaggio non deve essere scurrile ed offensivo) e soprattutto devono essere orientati a fornire informazioni veritiere.
Cosa si intende per “informazioni veritiere”?
Con tale espressione si fa riferimento al profilo oggettivo di ciò che viene affermato nella recensione. Ciò significa che chi afferma ad esempio, di essersi recato in un determinato ristorante, di aver ordinato determinate pietanze, di aver assistito ad una scena in particolare, deve dire il vero. Quindi chi scrive la recensione deve riportare in maniera esatta e puntuale quanto accaduto, senza mentire.
Se invece le informazioni riportate non fossero veritiere, come purtroppo spesso accade, il diritto di critica verrebbe meno. In tal caso infatti, si potrebbe configurare una ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.
Ai sensi dell’ art. 595 comma 1^ c.p. commette il reato di diffamazione “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Affinché tale fattispecie di reato possa dirsi integrata, devono sussistere n. 3 requisiti:
- l’assenza della persona offesa;
- l’offesa alla reputazione altrui;
- la comunicazione a più persone dell’offesa.
Poiché nel caso di specie si utilizzerebbe internet come veicolo dell’informazione, si applicherebbe anche l’aggravante dell’impiego del “mezzo stampa”.
Dunque, caso di recensioni false si configura come un vero e proprio reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad Euro 1.032,00, cui vanno aggiunte le sanzioni per l’aggravante della diffusione via web.
Come comportarsi se si riceve una recensione negativa o falsa?
Recensione negativa.
Nel caso in cui la recensione negativa non configuri la fattispecie di reato, ma sia espressa con dei toni particolarmente aggressivi o con un linguaggio inappropriato, ci si può rivolgere al motore di ricerca interessato per chiedere che la stessa venga cancellata. Si rappresenta infatti, che le piattaforme in questione hanno l’obbligo di vigilare sui commenti inseriti dagli utenti e di rimuovere gli interventi che non rispettino le policy.
Recensione diffamatoria.
Invece, nell’ipotesi in cui si configuri il reato di diffamazione, ci si può muovere sia sul piano civile che su quello penale.
Sotto l’aspetto civilistico, la parte lesa può agire nei confronti dell’autore della recesione per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno (sempre da provare) cagionato dalla recensione falsa. Si rappresenta che in tale ipotesi l’azione civile per il risarcimento deve essere preceduta dalla c.d. mediazione civile. Il D. Lgs. 28/2010 prevede infatti, fra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria, i “risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità”. La procedura di mediazione è finalizzata a far si che le parti giungano ad un accordo bonario della vertenza tra esse insorta, evitando così il contezioso.
Sotto l’aspetto penalistico invece, si può sporgere querela e chiedere che l’autore della recensione venga punito dall’Autorità giudiziaria.