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Se il correntista dovesse riscontrare degli errori nell’estratto conto bancario, può contestarlo entro 60 giorni dalla data di ricezione. Dopo tale termine, l’estratto conto viene considerato approvato.
A tale regola generale, sono previste delle eccezioni:
- in caso di errori di scritturazione, di calcolo oppure omissioni e duplicazioni, il termine per la contestazione è di 6 mesi;
- in caso di errori sostanziali come ad esempio spese non dovute secondo il contratto, oppure errata applicazione degli interessi, il termine di contestazione è di 10 anni.
Reclamo alla Banca.
La prima cosa da fare per contestare un estratto conto, è presentare un reclamo alla propria Banca.
Quindi, bisogna scrivere una lettera di contestazione e inviarla all’ istituto di credito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Nella busta (o come allegati alla pec) occorre inserire anche una copia dell’estratto conto e del proprio documento d’identità.
Ricevuto il reclamo, la Banca ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni e può:
- riconoscere l’errore contestato e rimediare, ad esempio accreditando le somme decurtate ingiustamente; oppure
- non accogliere il reclamo in quanto lo ritiene infondato.
In quest’ultimo caso, oppure nell’ipotesi in cui la Banca non dovesse rispondere nel termine stabilito, occorre rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario.
Ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario.
L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è un organismo che decide sulle liti tra i clienti e le banche riguardanti:
- conti correnti,
- mutui,
- prestiti personali,
- fino ad Euro 100.000,00, se il cliente chiede una somma di denaro,
- senza limiti di importo, se il cliente chiede che vengano accertati obblighi o diritti.
Per presentare il ricorso, occorre compilare il modulo reperibile sul sito dell’ Arbitrato Bancario Finanziario indicando i propri dati anagrafici e le ragioni per cui si contesta l’estratto conto bancario.
E’ necessario allegare anche i documenti a sostegno delle ragioni fatte valere e la copia del versamento di Euro 20,00 da effettuare alla Banca d’Italia.
Il ricorso firmato quindi, deve essere depositato presso l’ABF a mani, a mezzo pec, fax oppure a mezzo raccomandata a/r con ricevuta di ritorno. Consigliamo di inviarne una copia anche alla propria Banca, così da velocizzare la procedura.
Dopo che il ricorso è stato presentato:
- la Banca ha 45 giorni di tempo per presentare all’ABF eventuali scritti difensivi;
- nei successivi 60 giorni l’ABF, sulla base della documentazione presentata dalle parti, si pronuncerà con una decisione motivata, che verrà comunicata al cliente entro 30 giorni.
L’ Arbitrato Bancario Finanziario può:
- Accogliere il ricorso – Nel provvedimento di accoglimento viene anche indicato il termine entro cui la Banca deve adempiere; se non è fissato alcun termine, l’istituto di credito deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento. La decisione dell’ABF non è vincolante come quella di un Giudice ma se la Banca non la rispetta, l’ inadempimento è reso pubblico per 5 anni.
- Rigettare il ricorso – In questo caso il ricorrente, con l’assistenza di un avvocato, potrà iniziare una causa civile contro la Banca. L’avvio dell’azione giudizaria è previsto anche laddove il correntista, non dovesse essere soddisfatto del provvedimento di accoglimento dell’ABF.
Sia il reclamo che il ricorso all’ ABF possono essere presentati dal correntista, anche senza l’assistenza di un avvocato. Tuttavia consigliamo di rivolgersi ad un legale sin dalla fase inziale, poiché una contestazione precisa e puntuale può portare a risolvere la controversia in breve tempo, senza la necessità di dover poi avviare una causa civile.