17 Marzo 2021

Buca stradale: come chiedere il risarcimento

Come chiedere il risarcimento dei danni in caso di incidente causato da buca stradale.
Se sei finito con l’auto in una buca stradale o sei caduto percorrendo un marciapiede sconnesso, riportando lesioni personali o danni a cose, sappi che puoi chiedere il risarcimento all’ente che ha in custodia quel tratto di strada o di marciapiede.

La responsabilità dell’ente proprietario della strada.

Innanzitutto, è necessario appurare chi è il proprietario del tratto stradale e/o del marciapiede che presentava la buca, il dissesto o più in generale, l’insidia, non visibile né segnalata, che ha causato il sinistro.
L’amministrazione competente sarà quindi diversa a seconda che si tatti di strada statale, provinciale o comunale ecc.
A prescindere da quanto sopra, ciò che conta sapere è che l’ente avente in custodia il tratto stradale interessato, dovrà in linea generale rispondere dei sinistri verificatisi a causa delle insidie presenti sul tratto medesimo, non visibili, né segnalate e che avrebbe dovuto per contro riparare.
Tale responsabilità si innesta sull’art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L’ente pertanto sarà chiamato a rispondere dei danni cagionati all’utente della strada poiché, quale custode del bene, avendo un potere di fatto sulla res, avrebbe potuto e dovuto provvedere alla sua manutenzione, evitando di creare situazioni di pericolo e dannose per i soggetti terzi.

Come comportarsi?

Di seguito, riportiamo alcuni consigli pratici, da adottare nell’imminenza (o comunque in tempi ravvicinati), rispetto al momento del sinistro:
1) fotografare i luoghi e le cose danneggiate, per cristallizzare la situazione di fatto nel momento in cui l’incidente è occorso;
2) verificare la presenza in loco di eventuali testimoni, da identificare nell’immediatezza del fatto e ai quali chiedere i relativi recapiti;
3) se possibile, fare intervenire le forze dell’ordine, che ben potranno relazionare su quanto accaduto, anche e soprattutto in ordine alle specifiche circostanze del caso e alle caratteristiche dell’insidia stradale; indispensabile la relazione di servizio se si è verificato un incidente stradale;
4) se avete subito delle lesioni, recatevi al Pronto Soccorso più vicino, per farvi refertare e conservate la documentazione medica e gli scontrini attestanti le eventuali spese che andrete da lì in avanti a sostenere.
5) se la caduta è avvenuta mentre eravate in auto, fate predisporre relativo preventivo per le necessarie riparazioni.
Seguendo gli accorgimenti di cui sopra, sarà più agevole, successivamente, anche tramite i nostri professionisti, formulare a mezzo PEC o tramite racc. A/R, la richiesta di risarcimento integrale dei danni derivati e derivanti da tale incidente, nei confronti dell’amministrazione interessata.

Quando viene meno la responsabilità dell’ente?

La responsabilità del proprietario del manto stradale verrà meno, solo ove l’ente riesca a dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto verificatosi. A mero titolo esemplificativo, si è ritenuto di escludere la responsabilità dell’amministrazione nel caso in cui la condotta dell’utente stradale, sia stata tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno stesso. O ancora, il caso fortuito potrebbe ricorrere allorquando vi sia un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile né altrimenti tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, nemmeno usando l’ordinaria diligenza.

Conclusioni.

Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, resta ferma la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni causati da difetti di manutenzione della strada e/o del marciapiede. La colpa dell’ente interessato si presume fino a prova contraria, con conseguente possibilità per l’utente di chiedere e ottenere il completo ristoro dei danni subiti a causa del sinistro cagionato dal difetto di manutenzione.

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