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Al momento del check-in ogni passeggero consegna i bagagli che intende imbarcare e per ognuno di essi viene rilasciato il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”, vale a dire lo “scontrino” che identifica appunto il bagaglio imbarcato.
Se all’arrivo a destinazione il bagaglio registrato e imbarcato viene smarrito o danneggiato, il viaggiatore dovrà necessariamente denunciare lo smarrimento o il danneggiamento.
La denuncia.
La denuncia di smarrimento o danneggiamento del bagaglio deve essere effettuata prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli presso l’Ufficio “Lost and Found” (Ufficio oggetti smarriti) dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli P.I.R. – Property Irregularity Report (Report bagaglio smarrito o danneggiato).
Smarrimento del bagaglio.
Se entro 21 giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento non si hanno notizie sul ritrovamento del bagaglio, è necessario inviare tutta la documentazione di seguito indicata (vedi oltre) all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
Ritrovamento del bagaglio.
In caso di ritrovamento del bagaglio, sempre nel termine di 21 giorni, é possibile chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare gli effetti personali ( ad esempio cambio vestiti) necessari in mancanza del bagaglio. Pertanto, anche in questo caso, è necessario inviare tutta la documentazione di seguito indicata (vedi oltre) all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute.
Danneggiamento del bagaglio.
Se al momento della consegna, il passeggero ha riscontrato un danno al proprio bagaglio, deve attivarsi per chiedere il risarcimento, entro 7 giorni dalla consegna.
In questi casi il viaggiatore può chiedere un rimborso il cui ammontare varia in base al vettore con cui si viaggia. Se la Compagnia ha sede all’interno di un Paese dell’Unione Europea che ha aderito alla Convenzione di Montreal, il risarcimento potrà ammontare fino a circa Euro 1.165,00. Invece, per le compagnie che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, il rimborso è di circa Euro 19,00 per ogni kg di bagaglio.
Se poi il passeggero, al momento del check-in, aveva dichiarato di trasportare oggetti di valore (come ad esempio gioielli), pagando eventualmente il sovraprezzo previsto e sottoscrivendo un’apposita assicurazione, la compagnia potrà essere tenuta al risarcimento fino a concorrenza della somma dichiarata.
La richiesta di risarcimento.
Per chiedere il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese sostenute, il viaggiatore deve inviare apposita richiesta all’Ufficio Assistenza Bagagli o Relazioni con la Clientela della compagnia aerea con cui ha viaggiato.
A tale richiesta, così come indicato anche sul sito dell’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.), occorre allegare i seguenti documenti:
- codice di prenotazione di volo in caso di acquisto on line oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- originale del Talloncino di Identificazione del Bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccendenza bagaglio;
- elenco del contenuto del bagaglio, in caso di bagaglio smarrito;
- elenco dell’eventuale contenuto mancante in caso di bagaglio ritrovato;
- originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia di merce acquistata ( in relazione all’attesa ) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio.
Pertanto, si suggerisce di sollecitare la compagnia aerea, eventualmente avvalendosi di un avvocato, per rispettare le scadenze previste dalla legge (o dal contratto di trasporto stipulato all’atto di acquisto del biglietto aereo) e non incorrere in eventuali decadenze e/o prescrizioni che possano compromettere il rimborso o risarcimento.