
Termine di presentazione del ricorso.
Ai sensi dell’art. 203 C.d.s. il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro il termine di 60 giorni da quando il trasgressore o il proprietario ha avuto notizia della multa.
Il sopra indicato termine inizia a decorre:
- per chi, nell’immediatezza della violazione, è stato fermato dalla Polizia o dai Carabinieri che gli hanno contestato la violazione, da tale stesso giorno;
- per chi invece ha ricevuto la multa a casa, dal giorno in cui il postino gli ha consegnato la multa.
Nel suddetto termine il ricorso può essere presentato al Prefetto, oppure all’organo accertatore che ha elevato il verbale.
Come redigere il ricorso al Prefetto.
Il ricorso deve essere scritto su carta semplice e deve contenere:
- indicazione del Prefetto competente o dell’organo accertatore cui appartiene il verbalizzante;
- generalità del ricorrente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza);
- estremi del verbale impugnato e cioè numero del verbale, autorità che lo ha emesso, data di emissione;
- descrizione dei fatti e dei motivi per i quali si propone il ricorso;
- conclusioni, cioè la richiesta del ricorrente di annullare il verbale impugnato;
- data e firma autografa del ricorrente.
Al ricorso occorre allegare anche la copia del verbale che si impugna. Per avere delle buone probabilità di accoglimento, è fondamentale che il ricorso sia essere redatto nella maniera più semplice e completa possibile, esplicitando la volontà di impugnare la multa e spiegando con chiarezza le motivazioni. A tal fine, è consigliabile allegare anche documenti esplicativi ( es. fotografie), a sostegno delle proprie ragioni.
Inoltre, il ricorrente ha la possibilità di formulare istanza di audizione personale, chiedendo al Prefetto di essere sentito sui fatti contestati.
Come deve essere presentato il ricorso.
Il ricorso può essere presentato:
- personalmente, mediante deposito all’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore, che ne rilascia ricevuta;
- a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Prefetto;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Se si opta per questa modalità, il ricorso deve essere firmato digitalmente oppure deve essere allegato al messaggio di posta elettronica in formato pdf con firma autografa, unitamente ai documenti allegati. La posta certificata deve essere intestata al ricorrente, quindi non è possibile inviare il ricorso tramite la pec di un familiare o un amico.
Entro quanto tempo il Prefetto risponde?
I tempi di risposta variano a seconda che il ricorso sia stato spedito al Prefetto o all’organo accertatore.
- Nel primo caso, il Prefetto deve decidere entro 210 giorni dalla spedizione del ricorso.
Il Prefetto infatti, entro 30 giorni dalla ricezione, deve trasmettere il ricorso all’ ufficio o Comando che ha elevato il verbale di contestazione.
Quest’ultimo, nei successivi 60 giorni, deve svolgere l’istruttoria e ritrasmettere a sua volta gli atti all’ Autorità prefettizia, unitamente alle proprie osservazioni e deduzioni utili per la decisione del ricorso.
Nei successivi 120 giorni (e dunque 210 giorni dalla spedizione del ricorso) il Prefetto decide sul ricorso, notificando all’automobilista il provvedimento di accoglimento o rigetto, entro 150 giorni. - Nel secondo caso invece, il Prefetto deve decidere entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso.
Ricevuto il ricorso infatti, l’organo accertatore ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto con le deduzioni sopra indicate. Nei successivi 120 giorni ( per un totale di 180 giorni dalla spedizione) il Prefetto decide il ricorso, comunicando nei successivi 150 giorni, il provvedimento di accoglimento o rigetto all’automobilista.
Se l’automobilista chiede di essere sentito direttamente dal Prefetto, i termini restano sospesi da quando il ricorrente riceve la convocazione sino alla data di audizione.
Se il Prefetto non risponde.
Se il Prefetto non dovesse rispondere nei termini, in forza del principio del silenzio assenso, il ricorso si considera accolto e il ricorrente non dovrà pagare alcunchè.
Se il Prefetto rigetta il ricorso.
Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette un provvedimento denominato ordinanza – ingiunzione con cui condanna l’automobilista al pagamento di una sanzione pari al doppio di quella irrogata in sede di accertamento con il verbale.
Entro 30 giorni dalla notifica, è possibile impugnare la suddetta ordinanza avanti al Giudice di Pace competente.
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