
Requisiti per il rilascio del permesso di guida temporaneo.
L’istanza volta a ottenere il permesso di guida dovrà essere presentata entro i cinque giorni successivi al ritiro della patente, solo ove:
- si tratti di sospensione e non di revoca della patente;
- dalla commessa violazione non è derivato un incidente;
- il permesso venga richiesto per determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore giornaliere;
- risulti impossibile o eccessivamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
- il permesso consenta di beneficiare delle agevolazioni ex Legge N. 104/92, avente ad oggetto la tutela delle persone invalide, risultando quindi indispensabile per il tragitto andata e ritorno da casa – ospedale e/o centro di riabilitazione e/o per ogni finalità parimenti da ricollegare alla persona invalida.
Dove e quando presentare la domanda.
Per chiedere il permesso di guida, occorre compilare il modulo che i vari Uffici Territoriali del Prefetto, rendono a tal fine disponibili sui loro siti web istituzionali. La domanda dovrà poi trasmessa via pec o consegnata a mani, presso l’Ufficio del Prefetto territorialmente competente in base al luogo ove si è verificata l’infrazione che ha dato luogo alla sospensione. Tale istanza dovrà essere adeguatamente motivata e soprattutto documentata. Bisognerà quindi depositare tutta la documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento della propria attività lavorativa (orari di lavoro, distanza abitazione – sede di lavoro) e/o il ricorrere delle situazioni previste dalla Legge N. 104/1992. A mero titolo esemplificativo quindi, si dovrà depositare:
- certificazione del datore di lavoro che riporta l’orario di servizio del dipendente;
- autocertificazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 rilasciata dal conducente, con la quale attesta l’impossibilità e/o la gravosità a raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri (es. esistenza o meno di mezzi pubblici e orari incompatibili coi propri turni di lavoro, eccessiva onerosità del costo di utilizzo dei mezzi pubblici).
In caso di richiesta per godere dei benefici di cui alla Legge N. 104/1992:
- copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidità Civile che riconosce le condizioni previste dalla Legge N. 104/92 a favore del richiedente o di familiare che rientra nel rapporto di parentela;
- autocertificazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 rilasciata dal conducente, con la quale attesta il rapporto di parentela e l’impossibilità per altro beneficiario di provvedere al trasporto del soggetto invalido con indicazione specifica dei giorni in cui si rende necessario utilizzare la patente di guida.
Così come previsto ex art. 218 Codice della Strada, il Prefetto nei quindici giorni successivi alla presentazione della domanda, laddove decida di accoglierla, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali viene eventualmente autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata all’interessato, che dovrà esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. Qualora l’ordinanza di sospensione non venga emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente potrà ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Conseguenze per chi guida con la patente sospesa.
Preme segnalare che, per chi si mette alla guida durante il periodo di sospensione della validità della patente e/o circola abusivamente o in violazione dei limiti previsti nel permesso di guida temporaneo, sono previste delle conseguenze particolarmente gravose:
- sanzione amministrativa di una somma da € 2.046 a € 8.186; revoca della patente;
- fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;
- in caso di violazioni reiterate, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Ricorso giudiziale avverso il decreto di sospensione della patente.
In ogni caso, il decreto di sospensione della patente emesso dal Prefetto può essere opposto dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione ex art. 205 Codice della Strada. A tal riguardo, meritano di essere segnalate due distinte ordinanze cautelari (N. 923/2018 e 924/2018) del Giudice di Pace di Terracina, con le quali tale Autorità Giudiziaria ha disposto la restituzione della patente di guida ai ricorrenti, considerando che tale sanzione accessoria, in determinati casi può “ledere le situazioni giuridiche patrimoniali, legate all’attività lavorativa, ma anche quelle soggettive non patrimoniali” (Giudice di Pace di Terracina Ordinanze NN. 923/2018 e 924/2018). Il Giudice di Pace ha rilevato come nel caso di specie, per il ricorrente (di professione procacciatore di affari), la patente di guida rappresentasse lo strumento indispensabile per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Da qui, a fronte del rilevante pregiudizio economico che sarebbe derivato al ricorrente dal provvedimento di sospensione, la decisione cautelare di restituirgli la patente, consentendogli di mettersi alla guida per determinate fasce orarie ed esclusivamente per finalità lavorative.