
Come fare per pagare a rate una multa per violazione al Codice della Strada
Quando si riceve una multa di importo elevato e ci si trova in difficili condizioni economiche, è possibile rateizzare il pagamento in più tranche. Vediamo insieme come fare.
Chi può chiedere la rateizzazione delle multe?
Il pagamento rateale della sanzione pecuniaria per violazioni al codice della strada può essere chiesto da chi:
- è destinatario di una sanzione pecuniaria per una o più violazioni del codice della strada accertate contestualmente con uno stesso verbale, purchè di importo superiore ad Euro 200,00
- si trova in una situazione economica disagiata ed è titolare di un reddito (imponibile ai fini IRPEF e risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi) non superiore ad Euro 10.628,16. Se l’interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di Euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.
Come si richiede la rateizzazione di una multa?
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica della multa, all’autorità che ha verbalizzato la violazione al codice della strada.
Pertanto, l’istanza va inoltrata: al Sindaco nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti del Comune (ad esempio la Polizia locale) oppure al Prefetto nel cui territorio è stata commessa la violazione, se la contravvenzione è stata elevata dal funzionari, ufficiali o agenti appartenenti alla Polizia di Stato o all’Arma dei Carabinieri.
La presentazione della istanza di rateizzazione della multa comporta la rinuncia a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
La richiesta può essere inviata tramite pec, raccomandata a/R oppure consegnata a mani all’ufficio competente.
Pagare una multa a rate: come deve essere redatta la richiesta?
Generalmente ciascun ente indica sul proprio sito istituzionale le istruzioni (che invitiamo sempre a leggere prima di presentare l’istanza) nonché il modulo ad hoc per la richiesta di rateizzazione.
In assenza di tale modulo, la richiesta può essere redatta autonomamente riportando i seguenti elementi:
- Indicazione dell’Ufficio competente a cui è indirizzata l’istanza di rateizzazione;
- Generalità del soggetto richiedente e dunque nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;
- Richiesta di disporre il pagamento rateizzato della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 202 bis C.d.s. , state le disagiate condizioni economiche del ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad Euro 10.628,16=, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
- Luogo, data e firma.
Alla richiesta dovrà essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00= e dovranno essere allegati in seguenti documenti: copia della carta d’identità e del codice fiscale del ricorrente, copia della multa, ultima dichiarazione dei redditi.
Prima di spedire / consegnare l’istanza corredata dei relativi documenti, consigliamo di fare una copia da conservare per sé. Se l’istanza viene consegnata brevi manu all’ufficio, farsi rilasciare sempre anche una ricevuta di deposito.
Cosa accade dopo la presentazione della richiesta di rateizzazione della multa?
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto. Decorso il suddetto termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, l’istanza si intende respinta (silenzio – rigetto)
In caso di accoglimento dell’istanza di rateizzazione
Se l’autorità competente decide di accogliere l’istanza, al cittadino verrà notificato il relativo provvedimento che conterrà tutte le indicazioni circa la rateizzazione della multa e dunque:
- pagamento in massimo12 rate se l’importo della sanzione pecuniaria non supera Euro 2.000,00
- pagamento in massimo 24 rate se l’importo della sanzione pecuniaria non supera Euro 5.000,00
- pagamento in massimo 60 rate se l’importo della sanzione pecuniaria supera Euro 5.000,00.
In caso di rigetto della istanza di rateizzazione
Se l’autorità competente notifica un provvedimento di rigetto, allora entro i successivi 30 giorni, occorrerà eseguire il pagamento della sanzione ovvero, se lo si ritiene illegittimo, impugnarlo avanti il Giudice di Pace competente.
E se non si dovesse pagare una rata?
Il soggetto richiedente deve avere cura di eseguire con puntualità ogni pagamento.
Il mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di due rate consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e le somme rimanenti verranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 206 del Codice della Strada.