25 Novembre 2021

Multa stradale: la comunicazione dei dati del conducente

In questo articolo riportiamo le domande con le relative risposte, che più frequentemente vengono poste agli avvocati di miOPPONGO.it in materia di comunicazione dei dati del conducente, in seguito ad una multa stradale.

Cos'è la comunicazione dei dati del conducente?

La comunicazione dei dati del conducente consiste nell’inviare i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo che ha commesso la violazione stradale, all’organo accertatore (Polizia, Carabinieri, ecc.) che ha elevato la multa.

L’ art. 126 bis C.d.S. infatti, dispone che in caso di mancata contestazione immediata di un verbale elevato per una violazione stradale che comporta la decurtazione dei punti della patente di guida (o la sospensione) il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S.  (ad esempio, l’utilizzatore del veicolo in caso di locazione finanziaria), deve fornire entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, le generalità e i dati della patente del conducente del veicolo al momento della violazione. Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica quindi una società, l’obbligo grava in capo al legale rappresentante.

Come si fa la comunicazione dei dati del conducente?

Per comunicare i dati occorre compilare il modulo (notificato insieme al verbale) con i dati del conducente e inviarlo all’organo accertatore.

Al suddetto modulo è necessario allegare anche la fotocopia della patente del conducente (sia fronte che retro), sulla quale deve essere riportata la dichiarazione di conformità.

Di seguito indichiamo un modello di tale dichiarazione:

“Io sottoscritto …. nato a …. il …… c.f………e residente in ……. , via …….n….. dichiaro che la fotocopia del seguente documento è conforme all’ originale in mio possesso.

……………….(luogo, data e firma del titolare della patente)”

La fotocopia della patente deve essere firmata dal titolare.

Le modalità di invio della comunazione sono riportate sul retro del modulo allegato al verbale (vedi sopra). Ad ogni modo, la comunicazione può essere trasmessa:

  • per posta (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno); oppure
  • con consegna a mano presso l’ufficio competente. In questo caso è importante farsi rilasciare una ricevuta di consegna, o in alternativa farsi apporre un timbro di depositato su una copia da conservare per sè; oppure
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (quando è prevista questa modalità).
Inviare una comunicazione dei dati del conducente errata o incompleta equivale ad un’omessa comunicazione, con le relative conseguenze.

Cosa succede se non si comunicano i dati del conducente?

Chi per dimenticanza o per scelta non comunica i dati del conducente, riceverà una seconda multa e dunque una seconda sanzione amministrativa il cui importo va da un minimo di Euro 291,00 ad un massimo di Euro 1.166,00. In questo caso il proprietario del veicolo non subirà alcuna decurtazione dei punti della patente o sospensione.

Questa seconda multa andrà notificata entro 90 giorni dalla data della violazione, ossia dalla data di scadenza entro cui la comunicazione dati del conducente sarebbe dovuta essere trasmessa. Se la notifica avviene oltre il suddetto termine, il secondo verbale può essere impugnato.

Facciamo un esempio.

Se la multa principale (quella che prevede la decurtazione dei punti della patente o la sua sospensione) è stata notificata il 24.11.2021, è da questa data che decorrono i 60 giorni entro i quali si dovrà effettuare la comunicazione dei dati del conducente. Se la comunicazione non viene effettuata entro la suddetta data e dunque entro il 24.1.2022, viene accertata la violazione di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada la quale dovrà essere notificata entro 90 giorni, ovvero entro il 26.4.2022.

Il fatto che la multa sia nulla non autorizza l’automobilista a non pagarla senza compiere ulteriori azioni. Ciò significa che, per far valere la nullità del verbale, è necessario presentare ricorso all’Autorità competente.

Inoltre, va detto che si incorre nella seconda sanzione amministrativa (vedi sopra) anche se la comunicazione dei dati del conducente viene inviata oltre i termini, oppure se viene trasmessa una comunicazione incompleta (ad esempio, se non vengono inseriti tutti i dati richiesti). Questo perché una comunicazione incompleta è equiparata ad un’omessa comunicazione dei dati del conducente. Tuttavia, se il proprietario si accorge dell’errore può inviare una nuova comunicazione corretta, purché tale invio avvenga sempre nel termine d 60 giorni dalla notifica del verbale.

La comunicazione dei dati deve essere fatta anche se il conducente è il proprietario?

Molte persone ritengono che pagare la multa senza comunicare i dati del conducente significhi riconoscere che al momento dell’infrazione era il proprietario a guidare il veicolo.

Ebbene non è cosi.

Il proprietario è comunque tenuto a comunicare che si trovava lui alla guida al momento dell’infrazione, non potendo l’organo accertatore presumere che il proprietario fosse il conducente del veicolo al momento della violazione stradale.

I dati del conducente devono essere forniti anche quando questi coincida con il proprietario o altro obbligato in solido.

La comunicazione dei dati del conducente si deve fare anche se si presenta ricorso contro la multa?

Secondo la Circolare del Ministero degli Interni del 29.4.2011 l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati del conducente, scatta solo quando l’accertamento diventa definitivo, quindi quando si paga la sanzione oppure quando il ricorso è stato rigettato, o sono decorsi i termini per presentarlo. Dunque, secondo il Ministero non è necessario comunicare i dati del conducente quando si fa ricorso contro la multa.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18027/2018 affermando invece che, l’obbligo di comunicare i dati del conducente è indipendente dalla proposizione del ricorso e quindi il termine per la comunicazione decorre comunque dalla data di notifica del verbale. In questo caso però l’eventuale decurtazione dei punti, sarà applicata solo al termine del procedimento e quindi in caso di rigetto del ricorso (fonte, Leggi d’Italia).

Questa doppia interpretazione solleva molti dubbi.

Quindi per capire a quale orientamento si rifà l’organo che ha emesso il verbale è necessario leggere con attenzione la multa.

In ogni caso, quando si impugna una multa stradale che prevede la comunicazione dei dati del conducente è consigliabile comunicare all’ organo accertatore che ha elevato la sanzione, che contro il verbale è stato presentato ricorso e che le generalità del conducente verranno inviate al termine del procedimento amministrativo o giudiziale (a seconda che sia stato presentato ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di Pace) e dunque in caso di rigetto del ricorso.

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