22 Ottobre 2021

L’ingiunzione di pagamento per una multa stradale

Per recuperare le somme delle multe stradali, il Comune può emettere un'ingiunzione di pagamento. Vediamo insieme di cosa si tratta, e come può comportarsi il cittadino nel momento in cui riceve tale atto.

Cos'è l'ingiunzione fiscale?

L’ingiunzione di pagamento, conosciuta anche come ingiunzione fiscale, è il provvedimento amministrativo col quale viene ordinato al cittadino di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all’ Ente creditore.

Più dettagliatamente, si tratta di un atto amministrativo avente una duplice funzione: da un lato accerta la somma dovuta, dall’altro intima al cittadino il pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla notifica della ingiunzione stessa.

Il nostro ordinamento, riconosce agli Enti locali l’utilizzo di tale strumento non solo per riscuotere tributi (si pensi ad esempio, al mancato versamento della tassa sui rifiuti), ma anche per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Con l’ingiunzione di pagamento quindi, i Comuni hanno la possibilità di recuperare le somme che il trasgressore non ha ancora pagato, dopo che gli è stata notificata la multa per aver commesso un’infrazione del Codice della Strada.

L’ ingiunzione di pagamento per una multa stradale è un ordine di pagamento nei confronti del trasgressore del Codice della Strada.

Ingiunzione di pagamento per multa stradale: cosa fare?

Nel momento in cui il cittadino riceve un’ingiunzione di pagamento, può procedere in  2 modi:

1) Pagamento dell'ingiunzione fiscale.

Se il cittadino ritiene che il pagamento dell’ingiunzione sia dovuto, dovrà effettuare il versamento dell’importo indicato entro 30 giorni dalla ricezione, secondo le modalità riportate nell’ingiunzione stessa. Si rappresenta inoltre, che vi è la possibilità di chiedere al Comune creditore di pagare quanto dovuto ratealmente, secondo tempi e modalità da concordare con l’Ente stesso.

2) L'impugnazione dell'ingiunzione fiscale.

Se invece il cittadino reputi che la somma richiesta non sia dovuta, potrà presentare all’Ente locale, un’istanza di riesame (detta anche istanza in autotutela), con cui chiede di annullare l’ingiunzione.

L’istanza può essere redatta in carta libera e deve contenere la chiara e precisa esposizione dei motivi per cui l’ ingiunzione deve essere annullata. Consigliamo di allegare alla richiesta, anche l’ eventuale documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Facciamo un esempio. Se con l’ingiunzione fiscale viene chiesto di pagare una multa stradale impugnata con ricorso al Prefetto e da questi accolta, è bene allegare all’istanza di riesame la relativa ordinanza prefettizia di accoglimento.

Una volta presentata l’istanza, l’ Ente può:

  1. Accogliere la richiesta e quindi annullare d’ufficio l’ingiunzione di pagamento. In questa ipotesi è bene farsi rilasciare dal Comune una comunicazione scritta, ove è riportato “nero su bianco” che l’ingiunzione è stata annullata.
  2. Diversamente, se l’ente non annulla l’ingiunzione di pagamento, al cittadino non resta che  opporsi ad essa mediante impugnazione da presentare entro 30 giorni dalla notifica dell’atto fiscale.
La presentazione dell’istanza di risame / autotutela non sospende i termini per l’impugnazione dell’ingiunzione fiscale.

Il procedimento di opposizione è disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs 150/2011: il cittadino quindi dovrà notificare al Comune che ha emesso l’ingiunzione di pagamento, un atto di citazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria competente, e cioè Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore della causa e dunque dell’importo indicato nella citata ingiunzione.

In questo modo inizierà una vera e propria causa, che si concluderà con una sentenza di rigetto o di accoglimento dell’impugnazione presentata.

Ricordiamo inoltre, che per l’impugnazione dell’ingiunzione fiscale di importo non superiore ad Euro 1.100,00 il cittadino può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Cosa succede se l'ingiunzione fiscale non viene pagata?

L’ingiunzione fiscale per una multa stradale non pagata, ha il notevole vantaggio per il Comune di rendere la riscossione della somma più rapida e snella. Infatti, se nel termine di 30 giorni sopra indicato l’ingiunzione di pagamento non viene pagata né opposta, l’Ente locale potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme ad esso dovute. In parole semplici dunque, il Comune potrà aggredire i beni del cittadino per recuperare l’importo ad esso spettante, attraverso:
  • il pignoramento mobiliare, quindi agendo esecutivamente sui beni mobili a questi intestati; o
  • il pignoramento dello stipendio del trasgressore, anche nelle forme “dirette” di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.p.r. 602/73 e dunque con immediato prelievo di quanto depositato presso il proprio conto corrente; o
  • l’iscrizione di ipoteca sulla propria abitazione; o
  • l’iscrizione del fermo amministrativo sul proprio veicolo ( sul punto leggi, Il fermo amministrativo: cos’è e come funziona).

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