10 Novembre 2023

Il preavviso di fermo amministrativo

Al fine di soddisfare i propri crediti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può agire nei confronti del contribuente debitore iscrivendo il fermo amministrativo sui veicoli di sua proprietà, previa comunicazione del preavviso di fermo. Di seguito riportiamo le domande con le relative risposte, che più frequentemente vengono formulate agli avvocati di mioppogo.it in materia.

Il preavviso di fermo amministrativo: cos'è e a cosa serve?

Il fermo amministrativo è una misura cautelare disciplinata dall’art. 86 D.P.R. n. 602/73, volta a garantire la riscossione di crediti tributari (e non) già scaduti, a seguito dell’intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento (sul punto leggi, Il fermo amministrativo: cos’è e come funziona).

L’art. 86 del D.P.R. n. 602/73 dispone testualmente che “Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 (60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale n.d.r.), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri…” (fonte, Leggi d’Italia).

Tuttavia, è bene sapere che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva, che prende il nome di preavviso di fermo. Pertanto, l’agente della riscossione che intende iscrivere il fermo amministrativo su un bene mobile del debitore, dovrà necessariamente inviare a quest’ultimo la predetta comunicazione preventiva, con la quale lo avvisa che, in assenza di pagamento o richiesta di rateizzazione dell’importo indicato in cartella, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso,  procederà ad iscrivere il fermo amministrativo sul bene mobile di sua proprietà.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, senza che il contribuente abbia pagato o rateizzato l'importo dovuto, l'Ente della Riscossione potrà procedere con l’iscrizione del fermo amministrativo, senza ulteriore comunicazione al contribuente.

Bene sottoposto a fermo amministrativo: quali conseguenze?

Se il contribuente decide di non adempiere alla richiesta di pagamento ricevuta tramite il preavviso di fermo, l’Ente può procedere ad iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore con la conseguenza che non si potrà più:

  • circolare liberamente con lo stesso;
  • rottamarlo o esportarlo o venderlo, senza aver dapprima informato l’acquirente sulla situazione del mezzo;
  • parcheggiarlo sul suolo pubblico​​​​​​.

Colui  che contravviene al divieto di circolazione e si ritrova a guidare un’auto sottoposta a fermo amministrativo, rischia una sanzione che varia da Euro 1988,00 ad Euro 7953,00. Inoltre, se la vettura sottoposta a fermo dovesse circolare e provocare un incidente stradale, la legge prevede che l’assicurazione non sia  tenuta a pagare i relativi danni (sul punto leggi, Il risarcimento danni nei sinistri stradali).

Come si può sospendere il preavviso di fermo?

Una domanda che viene posta di frequente agli avvocati di mioppongo.it è la seguente: “Avvocato, è possibile sospendere il preavviso di fermo?”

La risposta a tale domanda è SI!

Il Legislatore ha previsto che, laddove le cartelle per le quali è stato ricevuto il preavviso di fermo risultino oggetto di rateizzazione o di Definizione agevolata, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, viene disposta la sospensione immediata del provvedimento, al fine di consentire al contribuente di evitare l’iscrizione del fermo e quindi poter  circolare liberamente con il veicolo interessato.

La sospensione opera anche nel caso in cui il contribuente, decida di rateizzare dopo che il fermo amministrativo sia stato iscritto sul veicolo.

E’ bene inoltre ricordare che, trattandosi di sospensione e non di revoca, resta ad ogni modo preclusa la possibilità di vendere il bene (a meno che il potenziale acquirente non abbia accettato consapevolmente) o di rottamare lo stesso.

Fermo amministrativo: può essere iscritto su tutti i veicoli?

Il citato articolo 86, comma 2, prevede una fattispecie di “esenzione” dalla misura cautelare in esame, anche in caso di mancato pagamento degli importi intimati.

Infatti, il fermo amministrativo non può essere iscritto sul veicolo quando:

  1. il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professione;
  2. il veicolo è cointestato.

Analizziamo di seguito queste due ipotesi.

1) Bene strumentale all'attività di impresa o professione.

Se il bene potenzialmente assoggettabile al fermo amministrativo è indispensabile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta dal contribuente, allora non può essere iscritto il fermo amministrativo.

Infatti, la norma dispone che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso “…salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o della professione”.

Tuttavia tale circostanza, deve essere comunicata al concessionario della riscossione procedente entro il termine  di 30 giorni dalla notifica del preavviso esibendo, mediante specifica istanza, la documentazione contabile idonea a comprovare tutto ciò (registro dei beni ammortizzabili).

La presentazione della suddetta istanza non determina la sospensione dei termini. Quindi, in assenza di risposta entro i termini ex lege previsti per impugnare il preavviso di fermo (che variano in base alla natura del credito portato nelle cartelle esattoriali), si renderà necessaria un’azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

2) Veicolo cointestato.

Un’ulteriore ipotesi di impedimento all’adozione di tale procedura, risiede nell’eventualità che il bene potenzialmente aggredibile, risulti essere intestato a più soggetti, di cui solo uno è l’effettivo debitore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
In simili casi, trovandoci dinanzi a più proprietari, l’agente della riscossione è impossibilitato ad iscrivere il fermo amministrativo, non potendo difatti agire su un bene la cui titolarità non è esclusiva del solo (suo) debitore.

Sul punto si segnala la sentenza n. 1374/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, secondo cui quando il fermo amministrativo dovrebbe intervenire su un veicolo in comproprietà, “…non può essere oggettivamente applicato se tutti i proprietari non sono debitori dell’Agenzia delle Riscossione…” (fonte, Leggi d’Italia).

Preavviso di fermo: quando si può impugnare?

Il contribuente che riceve un preavviso di fermo ovvero, in un momento successivo, viene  a conoscenza della iscrizione del fermo amministrativo sul proprio autoveicolo, è bene che si rivolga ad un avvocato per  valutare il da farsi.

Vi sono infatti dei casi in cui il preavviso o il fermo amministrativo sono illeggittimi, e dunque possono essere annullati mediante impugnazione avanti al Giudice competente, nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Tra le ipotesi in cui è possibile impugnare il provvedimento ricevuto, al fine di ottenerne l’annullamento vi è infatti:

1. l’omessa notifica delle cartelle  poste a base del medesimo (sul punto leggi, La notifica della cartella esattoriale);
2. l’intervenuta prescrizione. Può infatti accadere che, tra la data di notifica delle cartelle, come indicate nell’atto, e la data di notifica di quest’ultimo, siano spirati i termini prescrizionali per esercitare il diritto alla riscossione dei vari crediti che si intendono recuperare.

Nel fare ciò, non dimentichiamo che occorre prestare molta attenzione ai termini, essendo previsti a livello normativo degli spazi di tempo molto stringenti impugnare l’atto e chiedere al Giudice l’annullamento dello stesso.

Se anche tu hai ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo, contattaci per valutare insieme le soluzioni più adeguate al tuo caso.

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