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Cos'è il fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo è l’atto con il quale le Amministrazioni o gli Enti competenti (Comuni, Regioni, I.N.P.S. ecc..) agiscono tramite i concessionari della riscossione (ad esempio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per il recupero coattivo di crediti insoluti (ad esempio mancato pagamento di T.A.R.I., bollo auto, contributi I.N.P.S., multe stradali ecc.), mediante il fermo di un bene mobile registrato del contribuente – debitore. L’iscrizione del fermo amministrativo avviene tramite l’annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico ( P.R.A.).
La procedura di iscrizione del fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo si applica secondo la seguente procedura disciplinata dagli artt. 50 e 86 del D.P.R. 602/1973.
L’Ente predisposto alla riscossione del credito invia la cartella di pagamento al contribuente. A questo punto il debitore ha 60 giorni di tempo, a partire dalla notifica, per pagare il debito. Trascorsi i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’Ente della riscossione trasmette all’obbligato il preavviso di fermo amministrativo, con cui lo avverte che, in assenza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo. Quindi, se entro il suddetto termine il debitore non paga, l’Ente esegue il fermo del veicolo iscrivendolo nel P.R.A. Una volta iscritto il fermo, non è dovuta più alcuna comunicazione: l’Ente non è tenuto a notificare se e quando il fermo amministrativo è iscritto. Pertanto, il debitore per verificare se sul proprio veicolo grava il fermo dovrà fare una visura al P.R.A.
Le conseguenze del fermo amministrativo.
Con l’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo l’auto:
- non può circolare, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 774,00 ad un massimo di Euro 3.105, così come disposto dall’art. 214 co 8^ del Codice della Strada;
- non può essere radiata, rottamata o esportata all’estero;
- deve essere custodita in un luogo privato: l’auto non può essere posteggiata in una via pubblica!
Il proprietario può vendere il veicolo su cui grava il fermo, ma i limiti di cui sopra varranno anche per il nuovo proprietario.
Cancellazione e sospensione del fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo può essere cancellato solo dopo aver pagato interamente il debito per cui è stato iscritto.
Tuttavia, la legge prevede la possibilità di sospenderlo con la procedura di rateazione. Per farlo, l’interessato dovrà rivolgersi all’Ente della riscossione che ha iscritto il fermo e chiedere di poter rateizzare l’importo dovuto. Al versamento della prima rata verrà rilasciata una quietanza di pagamento, che potrà essere presentata al P.R.A. per ottenere la sospensione del fermo. In questo modo, sarà possibile tornare a circolare con l’auto fino a quando non verrà pagata l’ultima rata con cui si estinguerà il debito.
Fermo amministrativo illegittimo: cosa fare?
Laddove il provvedimento di fermo amministrativo (o il preavviso di fermo) risulti illegittimo, è possibile impugnarlo avanti l’Autorità giudiziaria competente che sarà:
- il Giudice di Pace, per l’omesso pagamento di multe stradali,
- il Tribunale, per l’omesso pagamento di contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.
- la Commissione Tributaria per l’omesso pagamento di tasse (come ad esempio la T.A.R.I., l’ I.M.U., ecc.)
Non ci sono termini entro cui impugnare il provvedimento, a meno che non si vogliano far valere vizi di forma dell’atto impugnato come ad esempio l’omessa notifica della cartella di pagamento o del preavviso di fermo. In queste ipotesi, l’impugnazione dovrà essere presentata entro 20 giorni da quando si è venuti a conoscenza dell’iscrizione del fermo (o dalla notifica del preavviso di fermo).
Tra i numerosi casi di illegittimità del fermo amministrativo (o del preavviso di fermo) meritano particolare attenzione 3 fattispecie. Analizziamole.
1) Fermo amministrativo su veicolo usato per lavoro.
Il fermo amministrativo non può essere iscritto su un veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, pena l’illegittimità e conseguente cancellazione dello stesso. Ai sensi dell’art. 86 co 2^ D.P.R. n. 602/73 infatti, “il fermo amministrativo non viene iscritto se il contribuente dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione che esercita.” Pertanto è fondamentale che il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di proprietà del contribuente – debitore e venga utilizzato per l’attività d’impresa o professionale da questi esercitata.
In tale ipotesi il debitore potrà presentare, anche personalmente, un’istanza di annullamento in autotutela avverso il preavviso di fermo, esponendo le ragioni dell’illegittimità del fermo (vedi sopra) e allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo. La suddetta istanza potrà essere presentata all’ Ente della riscossione personalmente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Se l’ Ente creditore dovesse rigettare l’istanza di annullamento o non rispondere, occorrerà rivolgersi ad un avvocato e presentare ricorso avverso l’ Autorità giudiziaria competente.
2) Fermo amministrativo su veicolo per il trasporto di persone diversamente abili.
L’Ente della riscossione non può iscrivere il fermo amministrativo su veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili. Pertanto, anche in questo caso, il contribuente potrà presentare un’ istanza di annullamento in autotutela, chiedendo appunto l’annullamento del provvedimento per le ragioni sopra indicate e allegando la documentazione necessaria per attestare l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili. Tale istanza potrà essere presentata all’ Ente della riscossione personalmente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Se l’ Ente creditore dovesse rigettarla o non rispondere, occorrerà rivolgersi ad un avvocato e presentare ricorso avanti l’ Autorità giudiziaria competente.
3) Fermo amministrativo su veicolo cointestato.
Infine anche il fermo amministrativo su veicolo intestato a più soggetti è da ritenersi illegittimo. La giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che non si può applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i comproprietari non sono debitori con l’ Ente della riscossione (tra le altre, Sentenza Commissione Tributaria Regionale del Piemonte N. 1374/2017). Ciò per tutelare il comproprietario totalmente estraneo all’inadempimento, che non può essere “punito” (con il fermo della vettura che per una data quota è sua) per un debito che non ha contratto. Quindi, se l’ Ente della riscossione applica il fermo su di un veicolo in comproprietà, il relativo provvedimento potrà essere impugnato, con le modalità sopra indicate, al fine di ottenerne l’annullamento.