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La cartella esattoriale per una multa stradale.
La cartella esattoriale (o cartella di pagamento), per potersi ritenere valida, deve essere preceduta dalla notifica del verbale di infrazione al C.d.s.
La notifica del verbale assolve due importanti funzioni:
- da un lato, consente all’automobilista di pagare la multa in misura ridotta nei 60 giorni dalla notifica, o in misura scontata del 30% nei 5 giorni;
- dall’altro lato, permette al cittadino il controllo della legittimità della infrazione al C.d.s contestata, consentendogli di presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica (sul punto leggi, Ricorso al Prefetto per la contestazione di una multa), oppure al Giducie di Pace entro 30 giorni (sul punto leggi, Ricorso di una multa al Giudice di Pace), qualora il verbale dovesse essere illegittimo.
Dunque, se il verbale non è stato notificato, la cartella non dovrebbe nemmeno partire.
Eppure, accade spesso che il cittadino che ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento, lamenti di non aver mai ricevuto il verbale.
Cosa fare in questi casi?
Ricorso contro una cartella esattoriale per multa stradale.
In situazioni come queste, molti automobilisti ritengono di poter ignorare la cartella ricevuta, confidando nel fatto che essa sia nulla.
Ciò è assolutamente sbagliato!
La nullità di un cartella non opera d’ufficio, ma deve essere contestata dal destinatario nei tempi e nei modi previsti dalla legge (sul punto leggi, Come impugnare una cartella esattoriale).
Il trasgressore quindi, è tenuto ad impugnare la cartella ricevuta eccependo l’omessa notifica del verbale quale atto presupposto.
Di recente in materia, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4690/22 statuendo che, chi riceve una cartella di pagamento, senza aver ricevuto la notifica del verbale sul quale quella cartella si fonda, deve impugnarla entro 30 giorni (“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell’opposizione a questo verbale ai sensi dell’art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011”) – fonte Leggi d’Italia.
Dunque, il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della cartella avanti al Giudice di Pace territorialmente competente, facendo presente all’ Organo Giudicante l’omessa notifica del verbale.
Si ricorda inoltre, che per le cause di competenza del Giudice di Pace il cui valore è inferiroe ad Euro 1.100,00, il cittadino può stare in giudizo anche personalmente, senza l’obbligatoria assistenza di un avvocato.
Una volta presentato il ricorso, prenderà avvio la causa, durante la quale sarà onere dell’Amministrazione dimostrare di aver notificato il verbale posto a monte della cartella ricevuta.
A questo punto, potranno verificarsi due situazioni:
- se l’Amministrazione offre la prova dell’avvenuta e regolare notifica, il ricorso sarà respinto e la cartella sarà perfettamente valida ed efficace;
- se invece l’Amministrazione non sarà in grado di offrire tale prova, ovvero la notifica non è regolare, il ricorso sarà accolto e la cartella (e la multa) saranno annullati.
Secondo la Cassazione, infatti, “se l’amministrazione – che è onerata della relativa prova […] – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta […] se, per contro, l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile”.