
Il servizio è GRATIS e senza impegno!
Bollo auto non pagato: cosa succede?
Il bollo auto (conosciuto anche come tassa automobilistica) è una tassa che ogni contribuente proprietario di un auto, moto, scooter o veicolo in generale, è tenuto a pagare alla Regione di residenza entro una certa scadenza.
Più precisamente, il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.
Facciamo un esempio: il bollo scaduto ad agosto 2018 doveva essere pagato entro settembre 2018.
In caso di bollo non pagato entro la scadenza, la Regione avvia la procedura di recupero credito. Inizialmente, viene inviato al proprietario dell’automobile ( o di altro veicolo) un avviso bonario con il quale lo si informa dell’omesso pagamento del bollo e lo si invita a sanare la posizione entro 30 giorni dal ricevimento della lettera. Se tale avviso viene ignorato, allora la Regione affida il recupero dell’importo dovuto all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale provvede ad “iscrivere a ruolo il bollo auto non pagato” e quindi a notificare successivamente all’automobilista la cartella di pagamento (la cosiddetta cartella esattoriale). Se entro 60 giorni non si procede al pagamento dell’importo indicato nella cartella, ecco che si può incorrere in ulteriori e poco piacevoli procedure esecutive come il fermo amministrativo dell’ automobile.
Bollo auto non pagato: prescrizione.
Non tutti però sanno che il bollo auto non pagato va in prescrizione.
Cosa significa?
Significa che esiste un termine massimo di 3 anni entro cui la Regione o l’Ente della Riscossione possono chiedere il pagamento del bollo. Decorsi inutilmente i 3 anni, la richiesta di pagamento della tassa automobilistica è da ritenersi non dovuta.
Esempio
Immaginiamo che Tizio non abbia pagato il bollo auto 2015 e non riceva nessuna richiesta di pagamento fino al 31 dicembre 2018 (ossia tre anni dopo il 1^ gennaio 2016). In questo caso il termine di prescrizione è stato superato. Decorso tale termine, infatti, se Tizio non ha versato la tassa o non trova più le ricevute degli avvenuti pagamenti (come purtroppo spesso accade), viene considerato “libero” e non può essere sottoposto ad alcun obbligo ulteriore.
ATTENZIONE! Se nell’arco dei tre anni si riceve un avviso di accertamento, un’intimazione di pagamento o comunque una qualsiasi formale comunicazione da parte della Regione o dell’ Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui si chiede il pagamento della tassa automobilistica, i tre anni si interrompono e ricominciano a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della lettera.
Prescrizione bollo auto: sospensione Covid 19
A causa del Covid 19, in base all’ultimo provvedimento legislativo emanato, l’attività di accertamento e riscossione è stata sospesa per 2 anni ( 2020-2021). Pertanto, nel conteggio dei citati 3 anni, occorre prendere in considerazione anche tale arco temporale.
Esempio
Immaginiamo che Tizio non abbia pagato il bollo auto 2017 e non riceva nessuna richiesta di pagamento fino al 31 dicembre 2020 (ossia tre anni dopo il 1^ gennaio 2018). In questo caso il termine di prescrizione non può dirsi superato, in quanto occorre conteggiare anche i 2 anni di sospensione della prescrizione a causa del Covid 19. Dunque, il bollo auto 2017 può dirsi prescritto solo se il contribuente non riceve alcuna richiesta di pagamento entro il 31 dicembre 2022.
Tabella riepilogativa prescrizione bollo auto
Anno di scadenza bollo auto | Anno di prescrizione bollo auto | |
2017 | ![]() | 2022 |
2018 | ![]() | 2023 |
2019 | ![]() | 2024 |
2020 | ![]() | 2024 |
2021 | ![]() | 2025 |
2022 | ![]() | 2025 |
Come si fa valere la prescrizione del bollo auto?
Nell’ipotesi in cui l’automobilista abbia ricevuto un avviso bonario ove l’Amministrazione regionale gli contesta:
- l’omesso, o
- l’insufficiente, o
- il ritardato pagamento
della tassa automobilistica, o un invito al pagamento del bollo auto, potrà presentare l’istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica del medesimo, esponendo all’Ente la non debenza dell’importo richiesto per intervenuta prescrizione.
Al contrario, qualora l’automobilista abbia ricevuto una cartella esattoriale, potrà impugnarla entro 60 giorni dalla notifica presentando ricorso avanti la Commissione Tributaria competente.
Va precisato che il contribuente, anche in questa ipotesi, potrà comunque agire in autotutela ma, la presentazione della relativa istanza, non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere presso la Commissione Tributaria. Infatti, in ipotesi di mancato pagamento, nel termine di giorno 60 decorrenti dalla notifica della cartella, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvierà la riscossione coattiva.
Per l’impugnazione della cartella esattoriale l’assistenza di un avvocato è obbligatoria solo se l’importo indicato in essa supera Euro 3.000,00. Per importi inferiori, l’automobilista può stare in giudizio personalmente.
Come controllare il pagamento del bollo auto.
Qualora l’automobilista avesse il dubbio di non essere in regola con i pagamenti, potrà effettuare una verifica online sul sito dell’ACI.